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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29304/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di un contribuente, ritenendo che egli svolgesse un'attività di fabbricazione di porte, finestre e cancelli, con ricavi non dichiarati ricostruiti sulla base di un processo verbale di constatazione e di indagini bancarie sui conti correnti intestati al contribuente e alla moglie. Era stato inoltre emesso un separato atto di contestazione di sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili e per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi del contribuente, escludendo la prova dell'esercizio di impresa e ritenendo non dimostrata la riferibilità a operazioni imponibili dei versamenti bancari. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio deduceva: 1) insufficiente motivazione su fatto decisivo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Amministrazione la prova della pretesa e non del contribuente la prova contraria sui movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la censura sulla motivazione non fosse più proponibile nei termini di mero difetto di sufficienza e che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione esistente e comprensibile. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ribadito che, in tema di accertamento fondato su indagini bancarie, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera come presunzione legale relativa e comporta inversione dell'onere della prova, sicché spetta al contribuente dimostrare analiticamente, per ciascun versamento, l'estraneità a operazioni imponibili. La CTR aveva quindi errato nel porre l'onere probatorio sull'Amministrazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012 il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più di censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è configurabile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiede una motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato la denunciata nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere esistente e intelligibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di indagini bancarie, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, non sull'Amministrazione, una volta acquisiti i dati dei conti.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le risultanze dei conti correnti bancari integrano una presunzione legale relativa; per i contribuenti non imprenditori i versamenti sono presuntivamente imponibili, mentre i prelevamenti non hanno tale valore dopo la giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • art. 155 c.p.c.

    La scadenza del termine processuale caduta in giorno festivo o non lavorativo comporta proroga al primo giorno seguente utile.

  • art. 58 L. 69/2009

    Per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha inciso sulla presunzione fiscale dei prelevamenti bancari, limitandone l'operatività ai soli imprenditori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione successivo alla riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o internamente insanabile; non basta che il giudice non abbia esaminato tutte le risultanze istruttorie.
  • In materia di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, i dati dei conti correnti costituiscono presunzione legale relativa e spostano sul contribuente l'onere di fornire prova analitica della non imponibilità di ciascun movimento contestato.
  • Per i contribuenti non imprenditori i versamenti bancari possono essere utilizzati come base presuntiva dell'accertamento, mentre i prelevamenti non sono più automaticamente imputabili a reddito nei termini valevoli per gli imprenditori.
  • Se il contribuente supera la presunzione mediante prova specifica, il giudice deve valutarla in modo analitico e non per categorie generiche di operazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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