Cassazione Civile, Ordinanza n. 00679/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata con atto pubblico del 5 ottobre 2004 e da una successiva rivendita del medesimo immobile a un terzo nel 2006. Una parte ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta della prima vendita, con conseguente inefficacia nei propri confronti della seconda vendita e condanna alla restituzione della somma incassata come prezzo della seconda alienazione. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provata la simulazione sulla base di documenti e testimonianze. In appello la parte soccombente ha censurato, da un lato, l’ammissione della prova testimoniale dedotta per dimostrare la simulazione, sostenendo la violazione del divieto probatorio di cui all’art. 1417 c.c. e la mancata motivazione sull’ammissibilità della prova; dall’altro, ha contestato nel merito la sussistenza della simulazione assoluta, richiamando l’assenza di una controscrittura e l’inefficacia della prova assunta. In cassazione sono stati riproposti due motivi, entrambi ex art. 360, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia e violazione/falsa applicazione degli artt. 1417, 2724 e 112 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale fosse inammissibile e che la Corte d’appello avesse erroneamente confermato la simulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché l’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione, non essendo rilevabile d’ufficio, doveva essere tempestivamente proposta nella fase di ammissione della prova o nella prima difesa successiva all’assunzione; non essendo stata sollevata in primo grado, era tardiva se proposta solo in appello. La Corte ha ribadito che le limitazioni alla prova testimoniale della simulazione tutelano interessi privatistici e integrano una nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione dell’inammissibilità della prova testimoniale era comunque tardiva; la Corte d’appello non era tenuta a esaminarla come eccezione validamente proposta.
Il divieto di prova testimoniale della simulazione tra le parti non è rilevabile d’ufficio; la sua violazione deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti la relativa eccezione è preclusa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di limiti alla prova testimoniale; la Corte ha confermato che il tema va trattato come limite probatorio soggetto a eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio.
La violazione dei limiti alla prova testimoniale in materia di simulazione integra una nullità relativa, soggetta a sanatoria se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente ha veicolato i motivi come vizi processuali; la Corte li ha ritenuti infondati poiché non sussisteva l’errore denunciato nella decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Le limitazioni alla prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione tra le parti non sono poste a tutela di interessi di ordine pubblico, ma di interessi privatistici; pertanto non sono rilevabili d’ufficio dal giudice.
- L’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale in materia di simulazione deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata nella fase di ammissione della prova o, al più tardi, nella prima difesa successiva all’assunzione; se sollevata solo in appello è tardiva.
- La mera contestazione del fatto simulato o la generica deduzione di irrilevanza dei mezzi istruttori avversari non equivale a specifica eccezione di nullità o inammissibilità della prova ex art. 1417 c.c.
- La violazione dei limiti legali alla prova testimoniale in materia di simulazione integra una nullità relativa, soggetta al regime di deduzione e sanatoria previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c.
- La prova della simulazione può essere desunta dal complesso degli elementi documentali e testimoniali acquisiti, ma la relativa censura processuale è preclusa se la parte non solleva tempestivamente l’eccezione sui limiti probatori.
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