Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49287/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Villeggiante in relazione alla condanna confermata dalla Corte di appello di Catania (6/2/2019). Il Tribunale di sorveglianza aveva invece concesso la detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter Ord. pen. ritenendo ostativo l'affidamento per la pluralità e gravità dei procedimenti pendenti, per le negative informazioni delle forze di polizia circa violazioni delle prescrizioni durante precedenti arresti domiciliari, per il fatto che il ricorrente era stato sottoposto ad arresti domiciliari il 15/1/2020 per reato ex art.416-bis c.p. e per il mancato risarcimento del danno alle vittime. Il ricorrente censura la motivazione (art.606 c.p.p., lett. e) lamentando anche il mancato rinvio per acquisire la relazione UEPE e l'uso di dati dai certificati dei carichi pendenti senza considerare le condizioni economiche in relazione al risarcimento).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente ha già scontato la pena per la quale era stata concessa la detenzione domiciliare (riduzione della pena per liberazione anticipata). Per tale sopravvenuta insussistenza dell'interesse, il provvedimento ha dichiarato l'inammissibilità senza disporre provvedimenti accessori di condanna (nessa condanna alle spese o sanzione pecuniaria), aderendo alla giurisprudenza costante della Corte sulla questione.

Norme richiamate

  • art.47-ter Ord. pen.

    Norma richiamata come fondamento giuridico per la concessione della detenzione domiciliare; il Tribunale ha ritenuto accoglibile la detenzione domiciliare ma non l'affidamento in prova per le ragioni indicate.

  • art.416-bis c.p.

    Riferimento al reato per il quale il ricorrente era stato sottoposto ad arresti domiciliari; la gravità del procedimento connesso a tale norma è stata valutata negativamente ai fini dell'affidamento in prova.

  • art.111 Cost.

    Richiamato in rapporto alla correttezza e completezza della motivazione: il ricorrente ne deduceva violazione del diritto ad un processo motivato, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art.125 c.p.p.

    Richiamato in rapporto ai poteri decisori e motivazionali del giudice; la censura del ricorrente riguardava presunta carenza/contraddittorietà della motivazione ex art.125 c.p.p.

  • art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma del codice di procedura penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

  • art.173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato con riguardo alle modalità di riproduzione del motivo nel ricorso; la Corte ha osservato la conformità formale del ricorso alle prescrizioni.

  • art.591, comma 1 e art.606, comma 3 c.p.p.

    Norme richiamate in tema di cause di inammissibilità e relative conseguenze: la Corte ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse determina inammissibilità senza applicazione delle sanzioni previste da tali disposizioni.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di cassazione, viene meno l'interesse alla decisione (ad es. perché il ricorrente ha espiato la pena o è intervenuta una causa estintiva), il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e, secondo la giurisprudenza costante, non si applicano sanzioni accessorie o condanne alle spese.
  • Il Tribunale di sorveglianza può rifiutare l'affidamento in prova quando sussistono elementi oggettivi che evidenziano la pericolosità o l'inidoneità del beneficiario (pluralità e gravità di procedimenti pendenti, precedenti violazioni delle prescrizioni durante arresti domiciliari, partecipazione a reati particolarmente gravi come quelli di cui all'art.416-bis c.p., mancato risarcimento alle vittime).
  • L'assenza della relazione UEPE non obbliga automaticamente il giudice a rinviare la decisione se, in base agli altri elementi probatori disponibili, il giudice ritiene che la relazione non potrebbe mutare l'esito; tuttavia la difesa dovrebbe motivare con precisione perché la relazione potrebbe incidere sulla valutazione.
  • Nel censurare la motivazione del giudice è utile specificare chiaramente quale elemento probatorio si ritiene non adeguatamente considerato (ad es. condizioni economiche rilevanti per il risarcimento del danno) e indicare come la carenza motivazionale abbia inciso sul concreto diritto sostanziale.
  • La concessione di misure alternative come affidamento in prova e detenzione domiciliare deve essere valutata in relazione sia alla situazione processuale e personale del condannato sia alla finalità di tutela delle vittime e della sicurezza pubblica; fatti ostativi rilevanti possono prevalere anche in assenza di singoli documenti (es. relazione UEPE) quando complessivamente emerge un quadro negativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.