Cassazione Penale, Sentenza n. 49233/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi relativi a conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità. La ricorrente contestava, per violazione di legge e vizio di motivazione, il "fumus commissi delicti" in relazione al reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), nonché altri reati contestati (associazione a delinquere e reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante atto del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione, per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla restituzione delle somme sequestrate. Per tale motivo il ricorso non è stato esaminato nel merito; inoltre la ricorrente non è stata condannata alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende, poiché la perdita d'interesse non è stata imputabile alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
non fornita nel testo integrale
La disposizione è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente prima dell'udienza; implica che la rinuncia, proveniente da difensore munito di procura speciale e antecedente alla discussione, rende il gravame inammissibile.
art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
richiamata come titolo di reato (truffa aggravata)
La norma definisce il reato contestato (truffa aggravata); la ricorrente contestava il fumus commissi delicti rispetto a questa fattispecie, ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa della rinuncia.
art. 4, d.lgs. n. 74/2000
richiamato come riferimento ai reati tributari prospettati
Norma che disciplina i reati tributari; citata tra le accuse che avevano portato al sequestro preventivo impugnato, senza che la Corte di Cassazione si pronunciasse sul merito.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia, Rv. 282549-01)
citazione integrale non fornita
Precedente utilizzato per sostenere il principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente non costituisce motivo di condanna alle spese o di versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso presentata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la Corte non entra nel merito quando il ricorrente perde l'interesse alla decisione.
- Se la perdita d'interesse è sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente (es. restituzione delle somme sequestrate), la rinuncia non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- In controversie su sequestri preventivi, il recupero o la restituzione degli importi può rendere la questione processualmente irrilevante (mancanza di interesse), con conseguente estinzione del procedimento di impugnazione senza valutazione del merito.
- Perché la rinuncia produca effetti di inammissibilità è importante che sia formale e tempestiva: deve essere effettuata prima dell'udienza di discussione e dal difensore con procura speciale; in assenza di tali requisiti l'esito potrebbe essere diverso.
- Quando si contesta il "fumus commissi delicti" relativo a misure cautelari patrimoniali, è preferibile parallelarmente perseguire il recupero dell'oggetto del sequestro (ove possibile) e documentare la sopravvenuta mancanza di interesse, per evitare spese e un dispendio di risorse su questioni ormai divenute astratte.
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