Cassazione Penale, Sentenza n. 49230/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione deduceva tre censure: 1) violazione di legge per mancata notifica della requisitoria del Procuratore generale dieci giorni prima dell'udienza di appello (art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 e art. 178 c.p.p.), con lesione del diritto di difesa; 2) nullità e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto inesistenti le soglie di punibilità previste dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, mentre per gli anni 2006-2007 la normativa prevedeva soglia di 300 milioni di lire, con conseguente necessità di verifica del superamento della soglia; 3) nullità e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, censura che puntava a un trattamento sanzionatorio più mite e che avrebbe potuto comportare la prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per mancata tempestiva eccezione da parte della difesa e in considerazione dell'orientamento che qualifica talune omissioni del Procuratore generale come prive di incidenza nel procedimento camerale; il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché questione nuova non dedotta in appello e quindi preclusa; il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Suprema Corte ha censurato la Corte d'appello per aver dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul punto senza entrare nel merito nonostante la doglianza fosse specifica (riguardante il trattamento sanzionatorio complessivo e il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché riesamini nel merito la questione delle circostanze attenuanti, il bilanciamento con la recidiva e le possibili conseguenze in termini di prescrizione e di quantità della pena.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
norma richiamata in relazione ai termini di comunicazione della requisitoria del Procuratore generale in appello; la Corte ricorda che l'eventuale omissione può costituire nullità a regime intermedio, suscettibile di deduzione tempestiva da parte della difesa
norma sui termini per la presentazione delle conclusioni in appello; la Corte osserva che l'omessa sollevazione dell'eccezione entro il primo atto utile (conclusioni) comporta la perdita della possibilità di invocare la nullità
norma che disciplina la motivazione della sentenza; i motivi che lamentano manifesta illogicità o insufficienza della motivazione sono stati valutati dalla Corte: alcuni sono stati ritenuti inammissibili per nuove questioni, altri meritevoli di esame quando la doglianza era specifica e poteva incidere sulla pena e sulla prescrizione
norma relativa alle soglie di punibilità per reati fiscali; la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa all'applicabilità della soglia (300 milioni di lire per gli anni 2006-2007) fosse una questione nuova non devoluta con l'appello e quindi preclusa in cassazione
norma contestata in primo grado (richiamata negli atti): la condanna originaria riguardava violazioni di tale disposizione e dell'art. 8, ma in cassazione la questione principale affrontata è stata l'incidenza delle circostanze attenuanti sul trattamento sanzionatorio
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. Galtelli n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017)
principio di diritto richiamato dalla Corte di appello per dichiarare inammissibile l'appello: la Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che la doglianza qui proposta fosse sufficientemente specifica e non giustificasse un rigetto in rito senza esame di merito
Giurisprudenza sulla nullità per omissione della requisitoria del Procuratore generale (Sez. 5 n. 20885/2021; Sez. 6 n. 26459/2021; Sez. 2 n. 34914/2021; Sez. 1 n. 14766/2022)
orientamenti richiamati: alcuni precedenti qualificano l'omessa trasmissione della requisitoria come nullità a regime intermedio che va tempestivamente dedotta; orientamenti più recenti sottolineano che, nel procedimento camerale, l'assenza di conclusioni scritte del P.M., se gli è stato dato avviso rituale, può non integrare nullità
Massime di principio
- La mancata ricezione della requisitoria del Procuratore generale in appello costituisce, di norma, una nullità "a regime intermedio": va eccepita tempestivamente dal difensore nel primo atto utile (conclusioni) o si perde il relativo rimedio.
- Le questioni nuove non dedotte nell'atto di appello risultano precluse in sede di cassazione: per ottenere l'esame di un punto (es. la determinazione della soglia di punibilità) occorre averlo espressamente devoluto con l'appello.
- Quando la difesa formula una doglianza specifica sul trattamento sanzionatorio (es. domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti in prevalenza sulla recidiva), la Corte territoriale deve esaminare la questione nel merito e motivare il rifiuto; un rigetto in rito può essere censurato se la doglianza è effettivamente specifica.
- Se il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva può influire sulla pena o sulla prescrizione, il giudice d'appello è tenuto a valutare il bilanciamento fra circostanze favorevoli e aumenti (continuità, recidiva) e a motivare la decisione.
- In sede di impugnazione è strategico indicare con chiarezza e specificità le doglianze che si vogliono devolvere al grado successivo (in particolare su soglie di punibilità, qualificazione del dolo, e su circostanze attenuanti) e provvedere tempestivamente alla deduzione delle eventuali nullità procedurali.
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