Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 22/11/2021 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 582 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) estinzione del reato per prescrizione antecedente alla pronuncia di secondo grado (sostiene che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dalla consumazione del reato il 2 giugno 2012 e sospeso per complessivi 521 giorni, è maturato il 6 maggio 2021, dunque prima della sentenza del 22/11/2021); (2) vizio di motivazione per illogicità e palesi carenze.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata (termine scaduto il 6 maggio 2021). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e per essere mero censura di fatto. Restano ferme, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; citata per indicare la fattispecie penale contestata.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
"ammissibilità del motivo di cassazione che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione"
La Corte ricorda che la deduzione dell'intervenuta prescrizione è motivo di ricorso consentito ai sensi di questa norma; pertanto è ammissibile sollevare in cassazione la questione di prescrizione maturata e non dichiarata dal giudice di merito.
Stabilisce che, quando la sentenza d'appello è annullata per estinzione del reato, le statuizioni civili possono rimanere ferme. La Corte ha mantenuto le statuizioni civili nonostante l'annullamento penale per prescrizione.
Cass. Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
"è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen."
Giurisprudenza consolidata richiamata per confermare che la prescrizione può essere dedotta in cassazione anche come unico motivo e costituisce motivo ammissibile.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita e motivare l'annullamento anche in cassazione: è un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
- È fondamentale calcolare con precisione il termine di prescrizione (data di consumazione, eventuali sospensioni/interruzioni) perché, se il termine è decorso prima della pronuncia impugnata, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Annullamento per prescrizione riguarda gli effetti penali; le statuizioni civili possono invece rimanere valide ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quindi la parte civile può conservare i propri diritti economici stabiliti in sentenza.
- I motivi di ricorso generici o meramente affermativi (es. 'illogicità' senza specifica indicazione delle ragioni giuridiche e dei punti della motivazione) sono inammissibili: le censure devono essere puntuali e riferite alla motivazione impugnata.
- Quando si contesta la prescrizione, indicare nel ricorso le date esatte (consumazione del reato, periodi di sospensione/interruzione) e il calcolo dettagliato del termine evita doglianze di fatto e aumenta le probabilità di accoglimento.
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