Cassazione Penale, Sentenza n. 49171/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Maltese, in qualità di amministratore unico della società "Bibitando s.r.l." dichiarata fallita il 23/01/2009, era stato condannato per più fatti di bancarotta fraudolenta mediante distrazioni, operazioni dolose e presunte distribuzioni di utili non effettivamente conseguiti. In appello la condanna fu confermata sul piano della responsabilità ma la sanzione fu riformata parzialmente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) con i primi tre motivi vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che alcune presunte distribuzioni di utili fossero in realtà restituzioni di finanziamenti soci; (ii) con il quarto motivo errore di diritto nel trattamento sanzionatorio, poiché la Corte d\'appello avrebbe applicato un aumento della pena ex art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., e poi nuovamente aumentato la pena mediante l\'art. 81 cod. pen. per la continuazione, determinando un doppio aumento per la medesima continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi poiché essenzialmente rivolti a una rivalutazione dei fatti e della prova non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte d\'appello ha errato applicando sia la disciplina speciale della continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., sia l\'art. 81 c.p. per lo stesso effetto aumentativo, determinando un doppio aumento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, per più condotte tipiche di bancarotta nel medesimo fallimento va applicata la disciplina speciale di cui all\'art. 219 comma 2 n.1 e non l\'art. 81 c.p. La fondatezza del motivo avrebbe imposto l\'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena, ma tale rinvio è precluso perché i reati sono prescritti (termine massimo di prescrizione iniziato il 23/01/2009, sospeso per 5 mesi e 9 giorni, decorso il 10/01/2022). In assenza di cause di non punibilità richiamabili ex art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari: più condotte di bancarotta nello stesso fallimento mantengono autonomia ma sono unificate ai fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto da questa disposizione; va applicata come il meccanismo esclusivo di aumento per la continuazione fallimentare.
art. 81 cod. pen.
Norma ordinaria sulla continuazione tra reati. La Corte ha ritenuto che non sia applicabile cumulativamente con la disciplina speciale dell\'art. 219 comma 2 n.1 per aumentare ulteriormente la pena; il suo uso congiunto ha determinato un doppio aumento illegittimo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Riguarda cause di non punibilità che, se presenti, potrebbero influire sulla dichiarazione di estinzione del reato. La Corte ha verificato l\'assenza di cause di non punibilità prima di annullare senza rinvio per prescrizione.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011, Loy)
Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011, Loy
Conferma che la disciplina prevista dall\'art. 219 comma 2 n.1 ha natura speciale e derogatoria rispetto all\'art. 81 c.p.; non configura un\'aggravante strutturale ma un peculiare regime della continuazione per i reati fallimentari.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione generale delle prove o dei fatti: i motivi che si limitano a contestare la ricostruzione probatoria sono inammissibili salvo specifici e concreti travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando si contesta che operazioni qualificate come distribuzioni di utili siano in realtà restituzioni di finanziamenti soci, occorre fornire elementi di fatto chiari e documentali in grado di dimostrare la reale natura delle operazioni (es. documentazione contabile, contratti di finanziamento, annotazioni sui libri sociali).
- Per più condotte di bancarotta riconducibili al medesimo fallimento, applicare la disciplina speciale dell\'art. 219 comma 2 n.1 (continuazione fallimentare) e non cumularla con l\'art. 81 c.p.: il doppio aumento della pena per la stessa continuazione costituisce errore di diritto.
- Se un vizio di diritto relativo al calcolo della pena renderebbe necessaria una riforma solo sul piano sanzionatorio, ma nel frattempo i reati sono prescritti, il giudice di legittimità annullerà senza rinvio per estinzione per prescrizione piuttosto che rinviare per rideterminare la pena.
- In impugnazioni penali conviene sempre verificare i termini di prescrizione e le eventuali sospensioni: un unico vizio procedurale o di calcolo della pena può avere come effetto finale l\'estinzione del reato per prescrizione, con annullamento senza rinvio.
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