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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20593/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione ai fini Irap e Iva di costi ritenuti indeducibili relativi a servizi di facchinaggio, carico/scarico e movimentazione merci, nonché a elaborazione dati. I maggiori redditi della società venivano poi imputati ai soci con ulteriori avvisi. In primo grado la CTP aveva annullato in parte la ripresa, ritenendo deducibili i costi di facchinaggio e quello per elaborazione dati; in appello la CTR aveva respinto il gravame dell'Ufficio affermando, da un lato, che i motivi di appello erano generici e, dall'altro, che la questione della incongruità dei costi era stata introdotta soltanto in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per errata valutazione della specificità dei motivi di appello, sostenendo che l'atto d'appello contestava in modo puntuale la decisione di primo grado, la sufficienza delle fatture, la libertà delle forme contrattuali e l'inidoneità della documentazione a provare effettività e inerenza dei costi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la contestazione sulla congruità, adeguatezza e certezza dei costi, benché tali rilievi fossero già contenuti nell'avviso di accertamento e nel processo verbale di constatazione richiamato.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente qualificato come generici i motivi di appello, poiché essi contenevano critiche specifiche alla sentenza di primo grado e alla prova dei costi dedotti; inoltre ha affermato che la contestazione sulla congruità, effettività e inerenza dei costi non era nuova in appello, ma era già presente nell'atto impositivo originario e nel PVC richiamato. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza impugnata per errori processuali della CTR.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che i motivi di appello devono essere specifici, ma nel caso concreto ritiene che l'appello dell'Ufficio lo fosse, poiché confutava puntualmente la decisione di primo grado.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte esclude la novità della questione sulla congruità dei costi, osservando che essa era già contenuta nell'avviso di accertamento e nel PVC richiamato.

  • art. 1350 c.c.

    È richiamato dalla sentenza come riferimento improprio fatto dalla CTR alla libertà delle forme contrattuali; la Corte distingue però tra forma contrattuale e prova fiscale dell'effettività e inerenza dei costi.

  • d.P.R. n. 597 del 1973

    Richiamato, insieme al d.P.R. n. 598 del 1973 e al TUIR, per affermare che l'onere della prova dei costi deducibili, della loro inerenza e diretta imputazione grava sul contribuente.

  • d.P.R. n. 598 del 1973

    Richiamato, insieme al d.P.R. n. 597 del 1973 e al TUIR, per affermare che l'onere della prova dei costi deducibili, della loro inerenza e diretta imputazione grava sul contribuente.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per il principio per cui il contribuente deve provare i presupposti dei costi deducibili, compresa la loro coerenza economica se contestata dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione delle fatture da parte del contribuente non esaurisce automaticamente l'onere probatorio sulla deducibilità dei costi o sulla detraibilità dell'IVA: l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità anche tramite presunzioni, e il giudice deve valutare l'intero compendio probatorio, compresi i fatti secondari.
  • Quando l'Ufficio contesta la deduzione di costi d'impresa, il contribuente deve provare non solo l'esistenza documentale delle prestazioni, ma anche l'inerenza, l'effettività e, se contestata, la coerenza economica/congruità dei costi rispetto all'attività svolta e ai ricavi.
  • Ai fini dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, la specificità dei motivi di appello va apprezzata in concreto: sono specifici gli appelli che si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e ne contestano gli argomenti probatori e giuridici.
  • Non integra domanda o eccezione nuova in appello la contestazione sulla congruità e inerenza di costi già posta a base dell'avviso di accertamento o del PVC richiamato, perché essa appartiene al thema decidendum originario della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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