Cassazione Civile, Ordinanza n. 21272/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto davanti al Giudice di Pace una compagnia assicuratrice e l'altro convenuto chiedendo il risarcimento dei danni per l'uccisione del cane, avvenuta durante una battuta di caccia, del quale assumeva di essere proprietario. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe deciso ultra petita sulla questione della legittimazione attiva, nonostante la tardività dell'eccezione di controparte; con il secondo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 1140 e 1153 c.c., oltre a vizi motivazionali e omesso esame, lamentando che la titolarità del diritto di proprietà sul cane fosse stata esclusa valorizzando la mancata iscrizione all'anagrafe canina e trascurando un libretto sanitario, e contestando anche la mancata liquidazione del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. e, quanto al vizio motivazionale, perché la sentenza impugnata era resa in ipotesi di "doppia conforme". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza ex art. 2697 c.c. non riguardava un'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma una contestazione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie; inoltre, la censura sul documento asseritamente trascurato e quella sugli artt. 1140 e 1153 c.c. introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito. La Corte ha anche rilevato che il tribunale aveva fondato il rigetto su due rationes decidendi autonome: mancata prova della proprietà del cane e mancata prova del danno. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente autosufficiente e non dimostrava in modo specifico il contenuto delle allegazioni e delle eccezioni svolte nei gradi di merito.
art. 366, comma 1 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere indicazioni specifiche e autosufficienti degli atti e dei fatti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità del motivo.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione e le censure di merito sono scrutinabili nei limiti previsti dalla norma; nel caso di doppia conforme il controllo ex n. 5 è precluso.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul vizio di omesso esame non è esperibile in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 4 c.p.c.
La doppia conforme esclude il riesame del fatto nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
art. 1140 c.c.
La questione relativa al possesso/proprietà del bene è stata reputata nuova perché non trattata nei giudizi di merito.
art. 1153 c.c.
La doglianza è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022
È stata richiamata per l'applicazione del regime della doppia conforme alla fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce omessa pronuncia, ultrapetizione o errori processuali deve indicare in modo puntuale gli atti e le circostanze rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova; non ricorre quando si contesta semplicemente la valutazione delle prove o l'esito dell'apprezzamento del materiale istruttorio.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile nei limiti ordinari del ricorso per cassazione.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione mai affrontati nei gradi di merito, salvo i casi rilevabili d'ufficio.
- Se la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e tra loro indipendenti, il ricorso deve attaccarle tutte; la mancata censura anche di una sola rende il ricorso inammissibile.
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