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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01977/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 2009 e 2010, con cui il Comune richiedeva la maggiore imposta dovuta rispetto a quella versata su immobili di proprietà del contribuente. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente è stato respinto, ritenendosi che negli anni considerati egli possedesse tre unità immobiliari, una sola delle quali qualificabile come abitazione principale, e che il Comune avesse correttamente richiesto le differenze d'imposta sugli immobili diversi dall'abitazione principale. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'applicazione dell'esenzione ICI agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, sostenendo che l'abitazione fosse composta di più unità catastali ma strutturalmente unite; 2) violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile, assumendo che la CTR avesse travisato il thema decidendum, incentrato sull'esenzione per un immobile che, pur catastalmente distinto, sarebbe stato parte dell'unica abitazione principale; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, per non aver considerato come fatto incontestato la strutturale unificazione tra i due subalterni; 4) violazione delle norme sull'esenzione ICI per le abitazioni principali, per non avere riconosciuto l'agevolazione nonostante l'unificazione materiale e la destinazione ad abitazione principale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente della notificazione del ricorso per cassazione. Il ricorrente aveva notificato il ricorso a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario, ma agli atti risultava solo la ricevuta di accettazione della raccomandata e non l'avviso di ricevimento. Poiché il Comune intimato non aveva svolto difese, la mancanza della prova del perfezionamento della notifica ha impedito di ritenere instaurato il contraddittorio. In applicazione del principio consolidato secondo cui, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento nel termine utile e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile e non è consentita né la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, mentre è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
  • Se il destinatario del ricorso per cassazione resta intimato e non vi è prova del ricevimento del piego raccomandato, il ricorso è inammissibile per difetto di valida notifica.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non può essere sanata mediante assegnazione di un termine successivo per il deposito, né giustifica la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo eccezionale rimessione in termini.
  • Quando è ravvisato un vizio processuale preliminare e assorbente che impedisce l'instaurazione del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la soccombenza del ricorrente e la conseguente applicazione del contributo unificato დამატivo ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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