Cassazione Civile, Ordinanza n. 01977/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 2009 e 2010, con cui il Comune richiedeva la maggiore imposta dovuta rispetto a quella versata su immobili di proprietà del contribuente. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente è stato respinto, ritenendosi che negli anni considerati egli possedesse tre unità immobiliari, una sola delle quali qualificabile come abitazione principale, e che il Comune avesse correttamente richiesto le differenze d'imposta sugli immobili diversi dall'abitazione principale. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'applicazione dell'esenzione ICI agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, sostenendo che l'abitazione fosse composta di più unità catastali ma strutturalmente unite; 2) violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile, assumendo che la CTR avesse travisato il thema decidendum, incentrato sull'esenzione per un immobile che, pur catastalmente distinto, sarebbe stato parte dell'unica abitazione principale; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, per non aver considerato come fatto incontestato la strutturale unificazione tra i due subalterni; 4) violazione delle norme sull'esenzione ICI per le abitazioni principali, per non avere riconosciuto l'agevolazione nonostante l'unificazione materiale e la destinazione ad abitazione principale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente della notificazione del ricorso per cassazione. Il ricorrente aveva notificato il ricorso a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario, ma agli atti risultava solo la ricevuta di accettazione della raccomandata e non l'avviso di ricevimento. Poiché il Comune intimato non aveva svolto difese, la mancanza della prova del perfezionamento della notifica ha impedito di ritenere instaurato il contraddittorio. In applicazione del principio consolidato secondo cui, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento nel termine utile e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile e non è consentita né la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, mentre è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il ricorrente ha agito personalmente in giudizio avendone la qualità
consente alla parte che abbia la qualità richiesta di stare in giudizio personalmente
notifica ... per il tramite ... del servizio postale
la notifica a mezzo posta richiede la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio mediante avviso di ricevimento
non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione
la rinnovazione non è consentita quando manca la prova del perfezionamento della notifica e il ricorso è già inammissibile per difetto di instaurazione del contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
nullità della sentenza per omessa pronuncia
richiamato quale vizio dedotto con il primo motivo
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
vizio denunciato con i motivi secondo, terzo e quarto
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria impugnata
art. 132, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato per i requisiti formali della sentenza
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per l'obbligo di motivazione sintetica o succinta
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 115, comma primo, cod. proc. civ.
richiamato per il principio di non contestazione dei fatti allegati
art. 1, commi 1 e 2, d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. in l. n. 126 del 2008
richiamato come base dell'esenzione ICI per l'abitazione principale
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato quale norma sull'esenzione ICI per l'abitazione principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicabile il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
- Se il destinatario del ricorso per cassazione resta intimato e non vi è prova del ricevimento del piego raccomandato, il ricorso è inammissibile per difetto di valida notifica.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non può essere sanata mediante assegnazione di un termine successivo per il deposito, né giustifica la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo eccezionale rimessione in termini.
- Quando è ravvisato un vizio processuale preliminare e assorbente che impedisce l'instaurazione del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la soccombenza del ricorrente e la conseguente applicazione del contributo unificato დამატivo ove ne ricorrano i presupposti.
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