Cassazione Civile, Ordinanza n. 34619/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce dalla diffusione, da parte di due lavoratrici sindacaliste impiegate presso una sede INPS, di un comunicato firmato da esse e pubblicato anche sul sito della Camera del lavoro territoriale, con cui si preannunciava lo stato di agitazione. La dirigente della sede ritenne diffamatorie le espressioni contenute nel comunicato, in particolare il riferimento alla 'gravissima situazione' imputata alla dirigenza, e chiese il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato il nesso tra la proclamazione dello stato di agitazione e la gravissima situazione attribuita alla dirigenza, così non cogliendo il carattere diffamatorio del comunicato; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., 595 c.p., 2043 c.c. e dei principi in tema di tutela del decoro e della reputazione, diritto di cronaca e di critica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché le decisioni di primo e secondo grado erano sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti e la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. In ogni caso, la Corte ha osservato che il motivo sarebbe stato comunque infondato, perché il comunicato sindacale, provenendo da lavoratrici nell'esercizio dell'attività sindacale e nel contesto del conflitto collettivo, poteva contenere toni anche aspri senza assumere carattere diffamatorio; inoltre la diffusione di comunicati che preannunciano lo stato di agitazione rientra nei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla legge n. 300 del 1970, art. 25. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché formulato in modo generico e privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata, la quale aveva accertato in fatto che il contenuto del comunicato era sostanzialmente vero e che l'espressione 'gravissima situazione' non era diffamatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato/dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame è stato ritenuto inammissibile anche per la preclusione da doppia conforme, oltre che comunque infondato nel merito.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la censura generica e meramente assertiva è inammissibile.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse una censura specifica idonea a fondare l'accoglimento.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse una censura specifica idonea a fondare l'accoglimento.
Richiamato quale norma sulla diffamazione, ma la Corte ha escluso che il comunicato sindacale integrasse diffamazione nel contesto descritto.
Richiamato dalla ricorrente per fondare la domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso la responsabilità aquiliana in assenza di carattere diffamatorio del comunicato.
art. 25 L. 20 maggio 1970, n. 300
La Corte lo richiama per affermare che l'affissione o diffusione di comunicati sindacali nello spazio di conflitto rientra nei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla legislazione di garanzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contesto di un conflitto sindacale, comunicati diffusi da lavoratori nell'esercizio dell'attività sindacale possono assumere toni aspri senza per ciò solo integrare diffamazione, se si mantengono nell'alveo della dialettica collettiva e non travalicano in attribuzioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione.
- La diffusione di comunicati che preannunciano lo stato di agitazione costituisce espressione di prerogative sindacali tutelate dalla legislazione di garanzia; la valutazione del loro eventuale contenuto diffamatorio va compiuta tenendo conto del contesto conflittuale e della finalità sindacale.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a richiamare in modo generico norme o principi senza formulare una critica specifica, puntuale e argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la verità sostanziale delle espressioni contestate e la loro inserzione in un contesto sindacale conflittuale, non può riconoscersi automaticamente il carattere diffamatorio delle stesse.
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