Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici, che avevano frequentato e concluso scuole di specializzazione in medicina in anni anteriori all’anno accademico 2006-2007, volta a ottenere il riconoscimento di un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione. I ricorrenti sostenevano che il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo della direttiva 93/16/CEE, avesse previsto un incremento del compenso dei medici specializzandi, ma che tale disciplina fosse divenuta operativa solo dall’anno accademico 2006-2007; chiedevano quindi l’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole anche ai rapporti già esauriti. Inoltre rivendicavano, sulla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, il diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio. Nel secondo ricorso, due medici contestavano anche il difetto di legittimazione passiva dei singoli Ministeri, l’assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e, in via più ampia, la mancata qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell’art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto consolidata la giurisprudenza secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un obbligo nuovo e diverso rispetto alle precedenti direttive in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, perché l’Italia aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dal 2006-2007, costituisce una scelta discrezionale del legislatore e non comporta un diritto alla sua applicazione retroattiva. È stata inoltre confermata la giurisprudenza che esclude l’adeguamento triennale della borsa di studio per gli anni accademici 1998-2005, per effetto delle leggi che hanno bloccato il meccanismo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha ritenuto inammissibili o assorbiti i motivi relativi alla legittimazione passiva dei Ministeri, alla natura non subordinata del rapporto e al mancato rinvio pregiudiziale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per la persistente proposizione di questioni già risolte in modo stabile, anche alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile quando le censure contrastano con un orientamento di legittimità consolidato.
I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti.
Può essere applicata una condanna ulteriore quando la proposizione del ricorso risulta in contrasto con una giurisprudenza ferma e consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha introdotto una borsa di studio per i medici specializzandi con meccanismo di incremento annuale e adeguamento triennale, poi oggetto di blocchi legislativi.
Ha riorganizzato le scuole di specializzazione e introdotto un contratto di formazione specialistica, ma la relativa disciplina economica è divenuta operativa solo dall’anno accademico 2006-2007.
art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha differito l’operatività del nuovo sistema previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006-2007.
art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Disciplina il contratto di formazione specialistica dei medici.
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Prevede un meccanismo retributivo composto da quota fissa e quota variabile.
art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Nel testo modificato, stabilisce il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina economica.
art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’adeguamento dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Ha confermato il blocco del meccanismo di incremento delle borse di studio per i medici specializzandi.
art. 36 Cost.
È ritenuto non applicabile perché il rapporto dei medici specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo relativo alla compatibilità con il diritto UE e al rinvio pregiudiziale.
art. 117 Cost.
Richiamato ai fini della compatibilità tra normativa interna e obblighi derivanti dal diritto UE.
art. 101, secondo comma, Cost.
Richiamato nel motivo sul mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale, senza accoglimento.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
art. 10 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma ritenuto irrilevante alla luce dell’assenza di violazione del diritto UE.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque priva di rilievo.
art. 95 Cost.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva dei Ministeri, senza incidenza sull’esito.
direttiva 82/76/CEE
È la direttiva rispetto alla quale il d.lgs. n. 257 del 1991 ha dato attuazione tardiva.
direttiva 75/363/CEE
È una delle direttive codificate dalla successiva direttiva 93/16/CEE.
direttiva 75/362/CEE
È una delle direttive codificate dalla successiva direttiva 93/16/CEE.
direttiva 93/16/CEE
Non ha portata innovativa sul punto della remunerazione adeguata, ma codifica in testo unico la disciplina precedente.
Massime di principio
- In tema di medici specializzandi, la direttiva europea sull’adeguata remunerazione non impone un importo predeterminato, ma lascia agli Stati membri la determinazione concreta della misura entro un margine di discrezionalità.
- L’adozione di una disciplina nazionale più favorevole e la sua entrata in vigore differita non comportano, di per sé, un tardivo recepimento del diritto unionale né fondano un diritto alla retroattività della nuova disciplina.
- Il d.lgs. n. 368 del 1999, pur introducendo un nuovo assetto delle scuole di specializzazione e un diverso meccanismo economico, non costituisce il primo e necessario atto di recepimento degli obblighi comunitari, già soddisfatti dal d.lgs. n. 257 del 1991.
- Il contratto/formazione specialistica dei medici non è equiparabile al lavoro subordinato; pertanto non si applica automaticamente l’art. 36 Cost. in tema di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
- L’adeguamento triennale della borsa di studio previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 può essere escluso da successive leggi di blocco della spesa, in presenza di una scelta legislativa generale di contenimento degli emolumenti pubblici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e reiterato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando la questione è già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza unionale e nazionale, e la controversia verte soltanto sull’applicazione retroattiva di una disciplina interna più favorevole.
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