Cassazione Penale, Ordinanza n. 32264/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina alla pena prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest, sostenendo che non gli sarebbe stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, privi di una puntuale critica alla motivazione impugnata e dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto logica, congrua e giuridicamente corretta la motivazione della Corte di appello. Quanto all'alcoltest, ha ribadito che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non richiede formule sacramentali né necessariamente la forma scritta; quando non risulti dal verbale, l'avvenuto avviso può essere provato mediante la deposizione dell'agente operante, purché il giudice valuti con motivazione rigorosa la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione e la tempestività dell'avvertimento. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'informazione fosse desumibile dal compendio probatorio e, in particolare, dalla richiesta dei carabinieri all'ospedale, nella quale risultava che l'imputato era stato informato sin dalle ore 20:10. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego è stata ritenuta immune da vizi, poiché fondata sulle concrete modalità della condotta di guida, sul comportamento tenuto durante il controllo e sui numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice applicata per la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza.
L'avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere dato senza formalità e senza formula sacramentale, purché sia idoneo a raggiungere lo scopo; non è necessaria la forma scritta.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi, valorizzando anche le modalità concrete del fatto, il comportamento successivo e i precedenti penali.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista dalla norma.
null
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'esame alcolimetrico non deve essere formulato secondo formule sacramentali né necessariamente in forma scritta, purché sia concretamente idoneo a informare la persona sottoposta al test.
- Quando l'avviso della facoltà di assistenza difensiva non risulta dal verbale dell'alcoltest, il suo adempimento può essere provato mediante la deposizione dell'agente operante; il giudice deve motivare in modo rigoroso sulla precisione e completezza della testimonianza, sulle ragioni della mancata verbalizzazione e sulla tempestività dell'avvertimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare puntuali ragioni di diritto idonee a evidenziarne i vizi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e può fondarsi sulle modalità concrete del fatto, sul comportamento tenuto dopo la condotta e sui precedenti penali dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è comunque sufficiente per imporne il riconoscimento.
- La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, se sorretta da motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
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