Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e prive di specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del tentato furto aggravato dalla minorata difesa e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo denunciava l'erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. Il secondo motivo censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze erano state già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e che il ricorso non formulava una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La disposizione è richiamata quale base normativa del tentativo di delitto.
art. 624 c.p.
La disposizione è richiamata quale fattispecie di furto oggetto di tentativo.
art. 61, n. 5, c.p.
La disposizione è richiamata quale aggravante contestata, relativa all'approfittamento di circostanze di tempo, luogo o persona ostacolanti la pubblica o privata difesa.
art. 62, n. 4, c.p.
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
art. 62-bis c.p.
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La denuncia di erronea applicazione della legge penale non può risolversi nella mera riproposizione della richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti già valutata dal giudice di merito, se il ricorrente non individua una specifica violazione o erronea interpretazione della norma applicata.
- La contestazione del giudizio sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento con un'aggravante deve essere formulata mediante una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata; in mancanza, il motivo non è consentito nel giudizio di cassazione.
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