Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico aspecifico perché meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e prive di una critica effettiva alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Genova con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con un unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproduceva pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, senza formulare una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata. I motivi sono stati pertanto ritenuti non specifici e meramente apparenti, non deducibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla motivazione è solo apparente e non assolve alla funzione di critica argomentata quando non individua specifici vizi della decisione impugnata, ma si limita a reiterare le doglianze già esaminate in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.
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