Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 novembre 2025, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che tali attenuanti erano state invece applicate, sicché la censura è risultata aspecifica. Con il secondo motivo ha contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e quindi inedita.
Norme richiamate
La responsabilità penale confermata nei gradi di merito riguarda il delitto di furto.
Il ricorso di legittimità non può introdurre per la prima volta censure non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che deduca la mancata concessione di un beneficio o di una circostanza già riconosciuta nella sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura proposta per la prima volta, non essendo consentito introdurre questioni nuove rispetto a quelle dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, a carico del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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