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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Sassari, che aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto previsto dall'art. 624 c.p., con applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato, contestando la legittimazione del querelante. Il secondo motivo denunciava la violazione di legge quanto alla consumazione del furto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come tentativo, in ragione del controllo esercitato nel supermercato e dell'intervento del direttore. Il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la persona che aveva presentato querela era legittimata a farlo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui anche la cassiera di un supermercato, pur priva di poteri rappresentativi del proprietario, può essere titolare della detenzione qualificata del bene a fini di custodia o commercio e quindi proporre querela. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il furto in supermercato resta allo stadio del tentativo quando il monitoraggio dell'azione e l'intervento difensivo immediato impediscono all'agente di acquisire un'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa; nel caso concreto, invece, l'inseguimento da parte del direttore era intervenuto dopo il definitivo impossessamento della refurtiva. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, non emergendo dalla sentenza impugnata i dedotti difetti o contrasti motivazionali in tema di recidiva e attenuanti generiche. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La fattispecie di furto è consumata quando l'agente consegue l'impossessamento della cosa e un'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; il successivo inseguimento non impedisce la consumazione se interviene dopo tale impossessamento.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La disposizione è stata applicata dai giudici di merito a titolo di recidiva; la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla sua applicazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato ritenuto manifestamente infondato in relazione alla procedibilità del furto e alla sua consumazione.

  • art. 52117 del 17/07/2014, Sezioni Unite

    In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione e l'intervento difensivo immediato impediscono la consumazione soltanto quando l'agente non abbia ancora conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Massime di principio

  • Nel furto commesso all'interno di un supermercato, la consumazione si verifica quando l'agente consegue, anche per un periodo non necessariamente lungo, l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta; l'inseguimento o l'intervento del personale successivi al definitivo impossessamento non trasformano il fatto in tentativo.
  • Il furto in supermercato rimane allo stadio del tentativo quando gli apparati di rilevazione, l'osservazione diretta del personale o delle forze dell'ordine e l'intervento difensivo immediato impediscono all'agente di acquisire l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, che resta nella sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo.
  • È legittimata a proporre querela per il furto commesso in un esercizio commerciale anche la cassiera o altra dipendente priva di poteri di rappresentanza del proprietario, quando abbia la detenzione qualificata del bene per finalità di custodia o di esercizio del commercio.
  • La censura in cassazione relativa a recidiva e attenuanti generiche è manifestamente infondata quando prospetta difetti o contraddizioni della motivazione che non risultano effettivamente dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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