Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. È stata confermata l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 19 gennaio 2026 con cui la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato contro la sentenza del Tribunale del 3 maggio 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che l'appello, così come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non espone e argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso concreto, l'appellante aveva formulato censure generiche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La disposizione rileva in relazione al reato di tentato furto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 591 c.p.p.
La decisione applica il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono privi della necessaria specificità, in quanto non formulano critiche esplicite e argomentate alle ragioni della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e non argomenta esplicitamente critiche rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione è direttamente proporzionale al livello di specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono esposte nel provvedimento.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è generica quando si limita a contestare assertivamente la pena senza confrontarsi con la motivazione con cui il giudice l'ha determinata.
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