Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24556/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su pregresse cartelle di pagamento. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR Calabria aveva rigettato il gravame dell’agente della riscossione, ritenendo che non fosse stata provata la notifica delle cartelle prodromiche all’ipoteca. Le amministrazioni ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della notifica nonostante fossero stati prodotti in appello due avvisi di ricevimento firmati dalla contribuente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe esaminato d’ufficio la questione dell’obbligo di previo preavviso di iscrizione ipotecaria, mai dedotta dalla contribuente; 3) violazione dell’art. 77 e falsa applicazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto necessaria l’intimazione di pagamento ex art. 50 prima dell’ipoteca; 4) violazione dell’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/1973, per avere affermato che l’omessa notifica di un atto prodromico alla formazione del ruolo determinerebbe nullità del ruolo e degli atti successivi; 5) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, per avere escluso la possibilità di produrre in appello documenti idonei a dimostrare la notifica delle cartelle. La contribuente non si è difesa in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, perché rivolti contro affermazioni della CTR considerate obiter dicta e quindi prive di incidenza sul dispositivo. Ha invece accolto il primo e il quinto motivo, ritenendo che nel processo tributario sia ammessa la produzione in appello di nuovi documenti e che, pertanto, la CTR avesse errato nel non valutare gli avvisi di ricevimento prodotti dalle ricorrenti a prova della notifica delle cartelle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La censura è stata esaminata solo nei limiti in cui investiva il thema decidendum effettivo; le argomentazioni non decisive della CTR sono state considerate irrilevanti in cassazione se formulate come obiter dicta.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro una motivazione non decisiva e non contro il dispositivo della sentenza.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    La censura che negava la necessità di un previo art. 50 per l’iscrizione ipotecaria è stata dichiarata inammissibile perché rivolta a un passaggio motivazionale non decisivo.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte non si è pronunciata nel merito sulla necessità dell’intimazione, perché la relativa affermazione della CTR è stata qualificata come obiter dictum.

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di questione non decisiva nel caso concreto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; ciò comprende anche l’atto impositivo o i documenti che ne provino la notifica, come mera difesa e non eccezione in senso stretto.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non impedisce all’Amministrazione di produrre documenti a difesa della pretesa fiscale.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973

    Le cartelle di pagamento costituiscono atti prodromici rispetto all’iscrizione ipotecaria e la loro notifica deve essere provata nel giudizio, ma la prova può essere fornita anche in appello tramite documenti nuovi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 e può riguardare anche la documentazione necessaria a provare la notifica dell’atto impositivo o degli atti prodromici.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce alla parte pubblica di svolgere mere difese documentali dirette a contestare le ragioni del contribuente; rileva solo per le eccezioni in senso stretto.
  • In cassazione sono inammissibili le censure dirette contro argomentazioni della sentenza impugnata che costituiscano obiter dicta o affermazioni ad abundantiam prive di incidenza sul dispositivo.
  • Se il giudice di merito omette di valutare documenti ritualmente prodotti e decisivi per la prova della notifica, la sentenza è cassabile per erronea applicazione delle regole processuali sulla prova e sulle preclusioni.
  • La prova della notifica delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria può essere fornita anche in secondo grado, purché mediante documenti utilizzabili nel processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.