Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sul gas naturale relativo a consumi tra dicembre 1998 e maggio 2004, notificato nel giugno 2010. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che il credito erariale fosse prescritto. La CTR aveva invece ritenuto tempestiva la pretesa, valorizzando: a) l’attività di verifica svolta dall’Amministrazione come atto idoneo a interrompere la prescrizione; b) la sussistenza di un "comportamento omissivo" rilevante ai fini dello spostamento del dies a quo della prescrizione alla scoperta dell’illecito, individuato nell’uso del gas per finalità non agevolate da parte di un soggetto terzo (la cessionaria/consumatrice finale), non coincidente con la ricorrente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 15, comma 2, e 26 del d.lgs. n. 504/1995 e del D.M. 12 luglio 1977, censurando la ritenuta insussistenza della prescrizione quinquennale e contestando che potessero essere imputate alla contribuente le condotte di un terzo estraneo al rapporto tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR sulla prescrizione. Ha precisato che il semplice mancato versamento non coincide con il "comportamento omissivo" cui la norma collega la decorrenza del termine dalla scoperta dell’illecito; occorre invece una condotta omissiva ulteriore, imputabile al contribuente e idonea a occultare il fatto illecito. Ha inoltre affermato che, in materia di accise, il rapporto tributario intercorre tra fornitore e Stato, sicché le condotte di soggetti terzi rispetto a tale rapporto non sono rilevanti ai fini dello spostamento del dies a quo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state liquidate a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
"in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera a momento della scoperta del fatto illecito"
La disposizione va letta in senso restrittivo: non ogni omissione o mancato pagamento integra il comportamento omissivo che differisce il dies a quo; occorre una condotta ulteriore, imputabile al contribuente, che abbia occultato il fatto illecito.
Richiamato insieme all’art. 15 come norma del testo unico accise invocata dalla ricorrente per la prescrizione del credito.
D.M. 12 luglio 1977
Richiamato nel motivo di ricorso quale fonte normativa rilevante nel sistema delle accise.
"ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"
Il verbale di constatazione può avere efficacia interruttiva se, per il suo contenuto, non si limita all’acquisizione di elementi istruttori ma contiene una contestazione di irregolarità, l’indicazione dell’accisa da recuperare e l’avviso dell’emissione dell’atto di riscossione.
art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
"il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo"
È norma che conferma la regola della prescrizione quinquennale dalla data del consumo, salvo il diverso dies a quo in presenza di comportamenti omissivi realmente occultanti.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
È richiamato come parametro del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e fisco, ma solo in relazione a condotte imputabili al contribuente stesso.
Richiamato per evidenziare che l’abrogazione della previsione generale sui comportamenti omissivi è stata ispirata dall’esigenza di certezza dei rapporti.
Massime di principio
- In materia di accise, la prescrizione del credito erariale è di regola quinquennale e decorre dalla data del consumo; il differimento della decorrenza alla scoperta dell’illecito è possibile solo in presenza di un comportamento omissivo realmente occultante e imputabile al soggetto passivo.
- Non ogni omesso versamento o irregolarità del tributo integra il comportamento omissivo idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione: la condotta rilevante deve essere diversa dalla mera inadempienza dell’obbligo di pagamento.
- Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale in materia di accise rilevano solo le condotte del contribuente titolare del rapporto tributario con lo Stato; le condotte di soggetti terzi estranei a tale rapporto non possono essere automaticamente imputate al fornitore.
- Un verbale di constatazione può interrompere la prescrizione se, per il suo contenuto sostanziale, non si limita a un’attività ispettiva ma esprime una chiara contestazione del debito e costituisce in mora il debitore.
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