Cassazione Penale, Ordinanza n. 40545/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale determinazione in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 dicembre 2024. L'unico motivo desumibile dal testo riguarda la confisca del denaro sottoposto a sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'applicazione della confisca per sproporzione al denaro in sequestro in relazione a fatti di illecita detenzione di stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, introdotta dal d.l. 123/2023 e convertita nella l. 159/2023, include anche la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 tra i delitti presupposto della confisca ex art. 240-bis c.p.; la norma si applica retroattivamente nei limiti dell'art. 200, comma 1, c.p., sicché conta la legge vigente al momento della sentenza di primo grado, emessa il 13 febbraio 2024, successiva all'entrata in vigore della modifica.
Norme richiamate
La confisca per sproporzione è applicabile quando ricorrono i presupposti di legge; nel caso di detenzione illecita di stupefacenti, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 rientra tra i delitti presupposto dopo la modifica normativa richiamata.
La modifica introdotta dal d.l. 123/2023, conv. l. 159/2023, ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, tra i delitti presupposto della confisca per sproporzione.
art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123
È la disposizione che ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 includendo la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti tra i presupposti della confisca.
legge 13 novembre 2023, n. 159
Legge di conversione del d.l. 123/2023, rilevante per l'entrata in vigore della modifica normativa sulla confisca.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è stata considerata delitto presupposto della confisca per sproporzione dopo la modifica legislativa richiamata.
La Corte richiama il limite di retroattività delle disposizioni sulla confisca per stabilire che deve aversi riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di confisca per sproporzione, la disciplina applicabile va individuata con riferimento alla legge vigente al momento della decisione di primo grado quando la modifica normativa sia già entrata in vigore a quella data.
- La modifica dell'elenco dei reati presupposto della confisca per sproporzione può incidere anche su fatti anteriori, entro i limiti di retroattività stabiliti dalla legge.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su un assunto incompatibile con la disciplina vigente ratione temporis, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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