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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35838/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui una provincia ha applicato una sanzione amministrativa per l’omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, in relazione a materiali rinvenuti nel corso di un’ispezione. Il destinatario della sanzione ha opposto il provvedimento sostenendo, in sintesi, di non svolgere l’attività di autoriparatore indicata nel verbale, ma soltanto attività di autotrasporto e vendita di cose usate; ha inoltre dedotto che un precedente giudicato del Giudice di pace aveva escluso lo svolgimento dell’attività di autoriparatore. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina sui registri rifiuti, assumendo che non rientrasse tra i soggetti obbligati; 2) violazione delle regole sulla valutazione delle prove, per avere il giudice di merito recepito il verbale ispettivo e le fotografie senza una perizia; 3) violazione del giudicato, per non avere considerato la precedente sentenza; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato quella sentenza come prova; 5) violazione della disciplina sulla nozione di rifiuto e dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la corte d’appello non avesse motivato adeguatamente sulla sussistenza del presupposto del "disfarsi" dei materiali rinvenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l’obbligo di tenuta dei registri discendeva dalla mera detenzione di rifiuti nell’ambito di un’attività rientrante tra quelle commerciali o di servizi, indipendentemente dalla specifica qualifica di autoriparatore contestata dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e ha richiamato il limite entro cui è deducibile la violazione dell’art. 116 c.p.c. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il precedente giudicato non era opponibile alla provincia, soggetto parzialmente diverso, e comunque riguardava un profilo irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché riproponeva le stesse censure sul fatto e sulla prova, senza incidere sulla ratio della sentenza impugnata. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che, sotto la veste formale della violazione dell’art. 116 c.p.c., si celava una censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, non più consentita nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190, comma 1, D. Lgs. 152/2006

    L’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico grava non solo sui produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ma anche sugli altri detentori di rifiuti; nel caso concreto la qualità imprenditoriale specifica contestata non era decisiva.

  • art. 258, comma 3, D. Lgs. 152/2006

    Costituisce la norma sanzionatoria applicata per la violazione dell’obbligo di registrazione dei rifiuti.

  • art. 184, commi 3 e 4, D. Lgs. 152/2006

    Serve a inquadrare la classificazione dei rifiuti non urbani rilevante per l’obbligo di registrazione.

  • art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006

    La nozione di rifiuto richiede che il detentore se ne disfi, abbia intenzione di disfarsene o vi sia obbligato; la censura sul punto è stata ritenuta però non idonea a superare la ratio della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o disattende una specifica regola legale di valutazione; non è ammesso usarla per contestare la mera ricostruzione del fatto o il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento inferenziale del giudice di merito, ma la censura è stata reputata inidonea a scalfire la valutazione probatoria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato, ma ritenuto inconferente rispetto al caso concreto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e i loro aventi causa; non produce effetti vincolanti verso terzi estranei o solo parzialmente coincidenti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti può derivare anche dalla mera detenzione di rifiuti da parte di soggetti che svolgono attività commerciali o di servizi, senza che sia निर्णisiva la qualificazione dell’attività specificamente contestata nel verbale, quando la condotta rientri comunque nell’ambito applicativo della norma.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o dell’art. 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito alla prova un valore legale diverso o abbia violato una specifica regola di giudizio.
  • Il giudicato formatosi tra determinati soggetti non è opponibile a terzi estranei al precedente processo, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso concreto; inoltre è irrilevante se investe un accertamento non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • La violazione della nozione legale di rifiuto o la contestazione della motivazione non sono utili se non incidono sulla ragione decisiva posta a fondamento della sanzione e si risolvono in una critica al merito della ricostruzione fattuale.
  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mirino a denunciare una semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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