Cassazione Civile, Ordinanza n. 02690/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di imposta ipotecaria e di bollo, per un importo complessivo di 933.793,00 euro, in relazione a un’iscrizione ipotecaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione/transazione fiscale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la formalità ipotecaria fosse esente da imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato, e che tale esenzione non fosse neutralizzata dalle norme sulla solidarietà e sulla prenotazione a debito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bis/182-ter l.fall. e degli artt. 1, comma 2, e 16 d.lgs. n. 347/1990, sostenendo che la transazione fiscale è una facoltà del debitore interna alla procedura concorsuale e che l’ipoteca era stata costituita nell’interesse della contribuente, non dello Stato, mentre l’esenzione fiscale sarebbe comunque limitata allo Stato-persona.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che l’espressione 'Stato' contenuta nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 va riferita allo Stato-persona e non a soggetti diversi, come l’Agenzia delle Entrate, che non è organo dello Stato ma ente dotato di personalità giuridica autonoma. Ha poi chiarito che l’iscrizione ipotecaria è una formalità eseguita nell’interesse del creditore ipotecario e che, nel sistema del d.lgs. n. 347/1990, l’esenzione per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato incontra il limite della soggettività passiva prevista dall’art. 11 e della prenotazione a debito di cui all’art. 16. In coerenza con il più recente orientamento del 2024, la Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’esenzione all’ipoteca iscritta in favore dell’agente della riscossione nell’ambito di una transazione fiscale. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la presenza di un precedente contrasto giurisprudenziale poi superato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura della procedura di ristrutturazione/transazione fiscale.
Richiamato come base della transazione fiscale cui era collegata la garanzia ipotecaria.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
"Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato"
L’esenzione è di stretta interpretazione e si riferisce allo Stato-persona, non a qualsiasi soggetto che svolga funzioni pubbliche o di riscossione; non si applica all’iscrizione ipotecaria in favore dell’Agenzia delle Entrate.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
Conferma che, per le iscrizioni ipotecarie, restano soggetti passivi anche i debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta, insieme agli altri soggetti indicati dalla norma.
È richiamato come limite sistematico all’esenzione, prevedendo la prenotazione a debito dell’imposta e il successivo recupero nei confronti del debitore.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
La giurisprudenza precedente lo aveva interpretato nel senso che l’esenzione riferita allo Stato riguarda lo Stato-persona.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990
Richiamato in via comparativa per evidenziare che, quando il legislatore vuole estendere un’esenzione ad altri enti pubblici, lo dice espressamente.
art. 1, comma 6, d.P.R. n. 131/1986
Citato come esempio di disposizione che distingue lo Stato da enti pubblici territoriali e altri soggetti.
art. 4 d.P.R. n. 642/1972, Tabella All. B
Citato in funzione comparativa per mostrare che le agevolazioni fiscali sono espressamente delimitate ai soggetti indicati.
art. 16 d.P.R. n. 642/1972, Tabella
Citato in funzione comparativa per evidenziare l’esplicita menzione di amministrazioni diverse dallo Stato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Le norme agevolative o di esenzione tributaria sono di stretta interpretazione: non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Nelle disposizioni fiscali che prevedono l’esenzione per formalità eseguite 'nell’interesse dello Stato', il termine 'Stato' deve intendersi riferito allo Stato-persona, salvo espressa estensione normativa ad altri enti o soggetti.
- L’iscrizione ipotecaria è una formalità eseguita nell’interesse del creditore ipotecario, in quanto assicura la garanzia del credito e la prelazione; la finalità indirettamente pubblica di riscossione del tributo non basta a trasformare il beneficiario in 'Stato' ai fini dell’esenzione.
- In materia di imposta ipotecaria, la previsione dell’esenzione per le formalità nell’interesse dello Stato va letta sistematicamente con le norme che prevedono la soggettività passiva del debitore e la prenotazione a debito, sicché l’esenzione non opera automaticamente quando il beneficiario della formalità sia un soggetto diverso dallo Stato-persona.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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