Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società partecipata)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il 2006 e il 2007 tra una società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti e un lavoratore. I giudici di merito avevano dichiarato nullo il termine apposto al primo contratto, ritenendo insussistenti le ragioni temporanee giustificatrici, e avevano quindi accertato la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato dal primo contratto, con condanna della società al pagamento dell'indennità onnicomprensiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa regionale siciliana e del d.l. n. 112/2008, sostenendo che le ATO S.p.A., per natura e funzione pubblicistica, erano soggette alla regola del concorso pubblico e non potevano procedere ad assunzioni privatistiche; con il secondo ha censurato l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito sulla prova dell'illegittimità del termine e la pretesa violazione del limite percentuale del personale a termine previsto dal CCNL di settore. Il secondo motivo è stato però ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato una disciplina non pertinente al periodo 2006-2007 e non avesse correttamente verificato quale fosse, ratione temporis, il regime regionale applicabile all'assunzione di personale presso le ATO S.p.A. in Sicilia. In particolare, ha rilevato che al momento dei contratti dovevano essere considerati la normativa regionale allora vigente e i principi enunciati dalle Sezioni Unite sulla necessità del pubblico concorso per l'assunzione presso enti e organismi sottoposti a controllo pubblico, non la sola normativa richiamata dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie alla luce del corretto quadro normativo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 22/1997
richiamato come base normativa della costituzione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti
art. 45 L.R. Sicilia n. 2/2007
indicato come disciplina regionale che imponeva il reclutamento del personale tramite procedura concorsuale per gli ambiti territoriali ottimali
art. 61 L.R. Sicilia n. 6/2009
richiamato come norma che ribadiva il divieto di assunzioni e di procedure concorsuali fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali
richiamata per la disciplina delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e per il regime delle nuove assunzioni
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato nel ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale
art. 97, comma 4, Cost.
richiamato quale regola costituzionale del pubblico concorso
art. 36 d.lgs. n. 29/1993
menzionato come antecedente della disciplina statale sul concorso pubblico nel pubblico impiego
richiamato come norma statale di riferimento per le assunzioni nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità
art. 49 L.R. Sicilia n. 15/2004
indicato come disciplina vigente ratione temporis per le assunzioni di personale con qualifiche di basso contenuto professionale, anche a tempo determinato, mediante procedure selettive semplificate
richiamato dalla Corte territoriale ma ritenuto non applicabile ai rapporti sorti nel 2006-2007; la Corte di cassazione ne circoscrive la rilevanza temporale
invocato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito
art. 11, comma 4, CCNL Federambiente
richiamato per il limite percentuale alle assunzioni a tempo determinato, ma la censura è rimasta assorbita
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'assunzione di personale presso organismi a partecipazione pubblica con funzione pubblicistica, il giudice deve individuare con precisione la disciplina applicabile ratione temporis, senza applicare automaticamente norme sopravvenute.
- Se la normativa regionale vigente al momento dell'assunzione impone il concorso pubblico o una procedura selettiva anche per rapporti a termine, la validità del contratto di lavoro deve essere verificata alla luce di tale regime e dei principi costituzionali sul pubblico concorso.
- La natura formalmente privatistica di una società a capitale pubblico non esclude, di per sé, l'applicazione di regole pubblicistiche in tema di reclutamento quando l'ente sia sostanzialmente inserito in un sistema di gestione di servizi pubblici e sottoposto a controllo pubblico.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché il giudice di merito ha applicato il quadro normativo sbagliato, gli ulteriori motivi diretti a contestare l'apprezzamento di fatto restano assorbiti.
- In tema di reclutamento del personale presso enti pubblici o assimilati, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorso costituisce il parametro decisivo per valutare la legittimità dell'assunzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21014/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21015/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21017/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21021/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21055/2026 del 21/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →