Cassazione Civile, Ordinanza n. 21014/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da verbali ispettivi e dalla pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di una cooperativa per somme corrisposte a cinque soci lavoratori, in particolare con riferimento a compensi indicati come "trasferta Italia". La cooperativa aveva impugnato gli atti sostenendo che i rapporti non fossero di lavoro subordinato ma autonomo o comunque non subordinato, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo nella gestione dei lavoratori dipendenti; inoltre contestava il diniego del regime di favore per le trasferte. La Corte d'appello aveva invece ritenuto subordinati i rapporti, valorizzando l'iscrizione della cooperativa alla gestione INPS per dipendenti, le comunicazioni obbligatorie, i versamenti contributivi effettuati come per lavoro subordinato, la continuità delle mansioni di pulizia e facchinaggio, la retribuzione oraria, l'assenza di rischio imprenditoriale in capo ai soci e l'irrilevanza della facoltà dei soci di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro. Con il ricorso per cassazione la cooperativa articolava dieci motivi: violazione dell'art. 2094 c.c. e della L. 142/2001 nella qualificazione del rapporto; errata distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; mancato esame individualizzato delle singole posizioni lavorative; uso scorretto delle presunzioni ex art. 2729 c.c.; nullità per diniego della prova testimoniale e vizio motivazionale; omesso esame di fatti decisivi; violazione della L. 142/2001 sul rischio di impresa e sulla scelta della forma del rapporto; violazione dell'art. 51, comma 5, TUIR per il trattamento delle trasferte. In pendenza del giudizio di legittimità era inoltre intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa, ma la Corte ha escluso l'interruzione del processo di cassazione per la natura officiosa del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Ha ribadito che, ai fini previdenziali, la qualificazione del rapporto va compiuta in base alla realtà concreta e non al nomen iuris scelto dalle parti o all'iscrizione formale alla gestione INPS; ha confermato che, nel caso di soci lavoratori di cooperativa iscritti come dipendenti, spetta alla cooperativa dimostrare la non subordinazione se intende contestare l'obbligo contributivo nella gestione dipendenti. Ha poi ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva desunto la subordinazione da indici sintomatici plurimi e convergenti, come continuità della prestazione, remunerazione oraria, assenza di rischio imprenditoriale e inserimento nell'organizzazione aziendale. Ha escluso che fosse necessario un esame separato di ogni singolo socio, dato che le modalità della prestazione risultavano omogenee. Quanto alle trasferte, ha escluso il regime di favore perché la sede dell'appalto coincideva con la sede contrattuale/amministrativa della cooperativa e non era stata provata una vera trasferta in senso contributivo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione deve essere accertata in concreto, sulla base dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, non del solo assetto formale dichiarato dalle parti.
Rileva il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto per ricostruire l'effettiva natura del rapporto.
L'onere della prova della non subordinazione, nel contesto esaminato, è stato posto a carico della cooperativa che intendeva superare l'assetto contributivo già impostato come lavoro dipendente.
L'apprezzamento delle presunzioni e degli indici sussidiari di subordinazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è consentita in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente dedotto.
art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986
Il regime fiscale/contributivo di favore per le trasferte presuppone la prova della sussistenza di una vera trasferta rispetto alla sede di lavoro; non è sufficiente richiamare la diversa residenza dei lavoratori.
Nell'ambito della cooperativa è possibile che il socio presti lavoro in forma subordinata, autonoma o in altra forma, ma il trattamento previdenziale segue la tipologia effettivamente adottata e non una scelta libera sganciata dalla realtà del rapporto.
L. n. 142/2001, art. 1, comma 2
La partecipazione del socio alla gestione e al rischio d'impresa non esclude di per sé la subordinazione quando in concreto emergano gli elementi tipici del lavoro subordinato.
D.Lgs. n. 14/2019, art. 143, comma 3
La liquidazione giudiziale produce effetti interruttivi sui processi pendenti, ma tali effetti non operano nel giudizio di cassazione per la sua natura officiosa.
Il richiamo serve a inquadrare l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa e i relativi effetti processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo il rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ai soci lavoratori di cooperativa, la qualificazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali non dipende dal solo nomen iuris o dalla scelta formale delle parti, ma dalla concreta modalità di svolgimento della prestazione.
- Il giudice può desumere la subordinazione da una pluralità di indici sintomatici convergenti, quali continuità della prestazione, retribuzione predeterminata, assenza di rischio imprenditoriale e inserimento nell'organizzazione del datore, anche quando l'assoggettamento al potere direttivo non emerga in forma pienamente esplicita.
- L'iscrizione effettuata dal datore di lavoro alla gestione dei lavoratori dipendenti e gli adempimenti previdenziali coerenti con tale assetto non sono irrilevanti, potendo costituire un elemento valutabile nella ricostruzione del rapporto effettivo.
- Chi intende ottenere un regime contributivo di favore fondato sulla non subordinazione o sulla trasferta deve fornire la prova dei relativi presupposti, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla possibilità teorica di altre qualificazioni contrattuali.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente allegato; il sindacato sulla scelta e ponderazione degli indici presuntivi resta riservato al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione l'apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina, di regola, interruzione del processo, in ragione della natura officiosa e dell'impulso d'ufficio del procedimento di legittimità.
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