Cassazione Civile, Ordinanza n. 21015/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale di categoria nei confronti della società datrice di lavoro per il recupero di contributi previdenziali e somme aggiuntive, sul presupposto che un dipendente avesse svolto, tra ottobre 2009 e novembre 2012, attività riconducibile al lavoro giornalistico presso una testata televisiva. La società proponeva opposizione deducendo che il lavoratore era inquadrato come programmista-regista di terzo livello e che le mansioni effettivamente svolte erano prevalentemente tecniche, non giornalistiche. Il tribunale revocava il decreto; la corte d'appello confermava, valorizzando l'inquadramento contrattuale, una precedente conciliazione giudiziale e l'assenza, nelle risultanze probatorie, degli elementi tipici dell'attività giornalistica. Con il ricorso per cassazione l'ente previdenziale denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sul lavoro giornalistico e del contratto collettivo giornalisti, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo anche un travisamento della prova, in particolare di una testimonianza, e chiedendo una diversa qualificazione delle mansioni come giornalistiche con conseguente debenza dei contributi all'ente di categoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la Corte d'appello nell'applicare i criteri di qualificazione dell'attività giornalistica: prestazione intellettuale diretta a raccolta, commento ed elaborazione di notizie, con continuità, periodicità e autonomia nella mediazione intellettuale tra fatto e pubblico. Ha giudicato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Le doglianze sull'omesso esame di fatti e sul travisamento probatorio sono state dichiarate inammissibili perché non individuavano un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito, ma chiedevano una nuova lettura del materiale istruttorio, anche alla luce della doppia conforme delle decisioni di merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nulla spese nei confronti dell'altro intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 69/1963
definisce l'attività giornalistica come prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con funzione di mediazione intellettuale tra fatto e diffusione.
artt. 15 e 11 del Contratto nazionale di lavoro giornalisti del 10/01/1959
richiamati dal ricorrente come disciplina collettiva utile alla qualificazione del rapporto e alla pretesa contributiva.
d.P.R. n. 153/1961
citato quale provvedimento di esecutività del contratto collettivo giornalisti richiamato nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio perché non era stato indicato un fatto storico decisivo non esaminato.
artt. 115 e 116 c.p.c.
evocati in relazione al preteso travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse solo a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione come attività giornalistica rilevano gli indici sostanziali dell'art. 1 l. n. 69/1963: raccolta, commento ed elaborazione di notizie, continuità e periodicità della prestazione, autonomia nella formazione del prodotto informativo e funzione di mediazione intellettuale tra fatto e diffusione.
- Quando la qualificazione del rapporto dipende dal concreto svolgimento della prestazione, il giudice di merito deve accertare in fatto le mansioni effettive prevalenti; in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti, non la rivalutazione del compendio probatorio.
- Le doglianze formalmente formulate come violazione di legge o come omesso esame di fatto decisivo non sono ammissibili se, nella sostanza, mirano a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul travisamento della prova e sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente circoscritto, salvo l'individuazione di un vero fatto storico decisivo completamente trascurato.
- L'inquadramento contrattuale e le pregresse conciliazioni tra le parti possono costituire elementi probatori rilevanti per escludere un successivo mutamento delle mansioni in assenza di prova specifica del diverso svolgimento dell'attività.
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