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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21055/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento a un dirigente medico dell'incarico di direzione medica e gestione complessa di un presidio ospedaliero che, secondo il lavoratore, avrebbe dovuto essere trattato come incarico di direzione di struttura complessa con conseguente diritto al relativo trattamento economico. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive per il periodo indicato. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, rilevando che l'atto aziendale qualificava il presidio come struttura semplice a valenza dipartimentale e che tale qualificazione non contrastava con la normativa né con il CCNL. Nel ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 CCNL 8 giugno 2000 e degli artt. 17 e 18 CCNL 19 dicembre 2019, nonché degli artt. 3 e 4 d.lgs. 502/1992 e degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1339 c.c., sostenendo che la contrattazione collettiva imponesse di considerare equiparato in via generale l'incarico di direzione di presidio ospedaliero a quello di struttura complessa, con conseguente impossibilità per l'azienda di qualificarlo diversamente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 3, 4, 15 e 15-bis d.lgs. 502/1992, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 27 CCNL 2000 e 18 CCNL 2019, assumendo che le funzioni concretamente svolte, estese all'intera organizzazione ospedaliera e al suo funzionamento, rivelassero comunque la sussistenza di una struttura complessa. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale secondo cui è l'atto aziendale, espressione dell'autonomia organizzativa dell'azienda sanitaria, a individuare e classificare le strutture operative come semplici o complesse; il CCNL non attribuisce una qualificazione generale e astratta idonea a imporre alle aziende sanitarie di trattare ogni incarico di direzione di presidio ospedaliero come direzione di struttura complessa. Ha inoltre escluso che il richiamo contrattuale all'equiparazione potesse valere fuori dal contesto sistematico in cui è collocato, cioè ai fini dell'incarico di direttore di dipartimento e del relativo trattamento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato perché fondato su un presupposto fattuale, relativo all'ampiezza delle funzioni svolte, non provato e comunque contestato, oltre che superato dalla qualificazione formale del presidio come unità semplice a valenza dipartimentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria

    "l'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.lgs. n. 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa"

    La disposizione va letta in modo sistematico e riferita al contesto del conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento; non introduce una equiparazione generale e automatica di ogni direzione di presidio ospedaliero a struttura complessa.

  • art. 28 CCNL 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria

    Richiamato nel ricorso come norma del sistema degli incarichi dirigenziali, ma non è la base decisiva della soluzione accolta dalla Corte.

  • art. 17 CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità

    Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 18 CCNL 2019, senza che la Corte ne faccia una autonoma applicazione decisiva.

  • art. 18 CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità

    "L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.lgs. n. 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa"

    La clausola non ha portata generale e imperativa; opera in modo relazionale e sistemico e presuppone la cornice organizzativa definita dall'atto aziendale.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato"

    L'atto aziendale è lo strumento fondamentale di organizzazione delle ASL e individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale.

  • art. 15-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti ai dirigenti, compresi, per i dirigenti di strutture complesse, i poteri che impegnano l'azienda verso l'esterno.

  • art. 15-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale.

  • art. 17-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato come limite funzionale al potere organizzativo aziendale, che deve conformarsi allo schema tipologico e ai vincoli previsti dall'ordinamento.

  • art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato per confermare che la qualificazione delle strutture resta rimessa all'assetto organizzativo aziendale.

  • art. 3 e art. 4 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura, ma interpretati dalla Corte nel senso di lasciare all'azienda sanitaria discrezionalità organizzativa nell'atto aziendale.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato nel secondo motivo, ma il ricorso è stato respinto perché il presupposto fattuale non era provato.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del CCNL; la Corte afferma che le clausole collettive vanno lette anche sistematicamente.

  • art. 1363 c.c.

    Usato dalla Corte come criterio di interpretazione sistematica della clausola contrattuale.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte nega una lettura estensiva della clausola di equiparazione oltre il suo contesto.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ricavi un effetto decisivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'organizzazione delle aziende sanitarie e la classificazione delle strutture operative come semplici o complesse sono rimesse primariamente all'atto aziendale, che costituisce lo strumento di concreta definizione dell'assetto organizzativo e non può essere sostituito da una qualificazione astratta desunta direttamente dal contratto collettivo.
  • La clausola collettiva che equipara la direzione di presidio ospedaliero alla direzione di struttura complessa non ha portata generale e automatica: va interpretata in modo sistematico, nel contesto della disciplina degli incarichi e con riferimento alla specifica funzione cui è collegata.
  • La sussistenza di una struttura complessa non può essere desunta solo dalla maggiore ampiezza o rilevanza delle funzioni concretamente svolte; occorre una formale istituzione nell'atto aziendale e la compresenza dei parametri organizzativi richiesti dall'ordinamento e dal CCNL.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura che presupponga circostanze di fatto non provate o contestate nei gradi di merito non può essere accolta se la qualificazione formale della struttura e l'assetto organizzativo risultano già definiti dall'atto aziendale.
  • La lettura delle clausole del contratto collettivo richiede il coordinamento del dato letterale con quello sistematico, evitando interpretazioni che producano effetti non previsti dal testo complessivo e che incidano sull'assetto organizzativo e sul bilancio dell'ente senza un espresso supporto normativo o pattizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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