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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti assunte per anni dal Comune con una serie di contratti a tempo determinato, in posizioni di operatrice di nido/collaboratrice scolastica e di educatrice di asilo nido, avevano chiesto il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti, ritenendo illegittima l’apposizione del termine e la protrazione dei rapporti oltre i limiti consentiti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato un’indennità risarcitoria parametrata a più mensilità dell’ultima retribuzione. In appello la domanda era stata rigettata, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione, imponendo di verificare se la successiva stabilizzazione mediante procedure riservate ai precari avesse o meno sanato l’abuso. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto che la stabilizzazione non escludeva il danno comunitario, ma aveva ridotto la liquidazione escludendo dal computo il primo triennio ritenuto legittimo ex lege e aveva compensato integralmente le spese. Le lavoratrici hanno quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno sulla quantificazione del danno ex art. 2909 c.c.; 2) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di rinvio ridotto il quantum senza domanda della controparte; 3) violazione dell’art. 394 c.p.c. per ampliamento del thema decidendum in rinvio; 4) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 per l’esclusione del triennio iniziale dal danno; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese ritenuta giustificata dall’asserita novità della decisione rescindente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse giudicato interno sul solo quantum, poiché la statuizione risarcitoria era dipendente dalla decisione sull’illegittimità del termine e quindi travolta dall’effetto espansivo della riforma/cassazione sul capo principale; per la stessa ragione non vi era ultrapetizione né violazione del divieto di nuove domande in rinvio, perché il Comune aveva legittimamente riproposto le censure già svolte e rimodulato le conclusioni nel perimetro del giudizio rescissorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione del danno, osservando che la Corte territoriale aveva proceduto a una liquidazione equitativa, discrezionale e sufficientemente motivata, usando il triennio iniziale come mero parametro di quantificazione e non come elemento costitutivo del danno. Infine ha ritenuto non censurabile la compensazione integrale delle spese, essendo il sindacato di legittimità limitato a verificare l’assenza di motivazioni illogiche o erronee e bastando, nel caso concreto, il rilievo della novità della decisione rescindente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno non si forma sul quantum risarcitorio quando la relativa statuizione è dipendente dal capo sull’illegittimità del termine ancora impugnato; la riforma o cassazione del capo principale travolge i capi dipendenti ex art. 336 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice di rinvio si pronuncia entro il perimetro delle questioni devolute e delle censure riproposte nel giudizio rescissorio.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non si ha violazione del divieto di nuove domande quando la parte ripropone le difese già svolte e rimodula le conclusioni alla luce dell’esito rescindente.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    la liquidazione del danno da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato può avvenire equitativamente; il parametro temporale considerato dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se motivato e se il periodo escluso è usato solo come criterio di quantificazione.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato per contestare l’esclusione del triennio iniziale dal computo del danno, ma la Corte ha escluso il vizio perché la questione attiene alla discrezionalità equitativa del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza, ma la sua regolazione resta soggetta ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se sorretta da ragioni illogiche o erronee; nel caso concreto la novità della decisione rescindente giustifica la compensazione.

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione o riforma del capo principale produce effetto espansivo sui capi dipendenti, compreso quello relativo al quantum del risarcimento.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul contratto a termine, quando il capo sull’illegittimità dell’apposizione del termine è impugnato, la relativa statuizione sul risarcimento del danno non si consolida autonomamente se è logicamente dipendente dalla decisione principale; la riforma o la cassazione del capo pregiudiziale travolge anche il quantum.
  • Nel giudizio di rinvio il divieto di nuova domanda e il divieto di ultrapetizione non sono violati se la parte si limita a riproporre le difese già svolte e a ricalibrare le conclusioni entro il perimetro segnato dalla cassazione rescindente.
  • La liquidazione del danno da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato può essere effettuata in via equitativa dal giudice di merito; la scelta del parametro di quantificazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e se il periodo considerato o escluso è usato solo come criterio di stima, non come fatto costitutivo del danno.
  • La compensazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla non illogicità o erroneità della motivazione, non potendo sostituirsi la valutazione di merito del giudice circa la presenza di ragioni idonee, come la novità della questione decisa.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la successiva stabilizzazione del lavoratore precario non esclude automaticamente il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti, ma incide solo ove vi sia una stretta correlazione tra la procedura di reclutamento e l’abuso accertato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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