Cassazione Civile, Ordinanza n. 14905/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva annullato, per difetto di motivazione, un avviso di rettifica della rendita catastale emesso nei confronti di una società, in relazione a un impianto eolico, a seguito di procedura DOCFA. La CTR aveva ritenuto insufficiente il mero richiamo generico agli atti e documenti posti a base della rettifica, affermando che l'Ufficio avrebbe dovuto allegare gli atti richiamati o riprodurne le parti rilevanti nell'avviso. Nell'unico motivo dedotto, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, sostenendo che nell'avviso e nei relativi allegati tecnici fossero indicati i criteri di attribuzione della rendita. Tuttavia, nel ricorso per cassazione non ha trascritto il contenuto dell'avviso né lo ha allegato, impedendo il controllo di legittimità sulla censura proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in materia di classamento catastale e procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non siano disattesi e la diversa rendita dipenda da una valutazione tecnica del valore economico; ma, nel caso concreto, la censura dell'Ufficio non era scrutinabile perché il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., non essendo stato trascritto né allegato l'atto impugnato. Per tale ragione la Corte non ha pronunciato sulle spese e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiesto che l'atto impositivo sia motivato in modo idoneo; in tema di classamento DOCFA la motivazione può essere semplificata o più analitica a seconda che l'Ufficio disattenda o meno gli elementi di fatto indicati dal contribuente.
richiamato quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 75/1993
indicato come base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
richiamato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non trascriveva né allegava il contenuto dell'avviso impugnato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020
richiamato ai fini della sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
d.l. n. 23 del 2020, conv. in L. n. 40 del 2020
richiamato ai fini della sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Massime di principio
- In tema di attribuzione della rendita catastale tramite procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la diversa rendita dipenda da una rivalutazione tecnica del bene.
- Quando invece l'Ufficio contesti o modifichi gli elementi fattuali indicati dal contribuente, l'avviso deve contenere una motivazione più analitica, idonea a evidenziare le differenze riscontrate e a consentire la piena difesa del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione tributario, chi censura la motivazione dell'atto impositivo deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso il contenuto dell'atto o allegandolo, così da consentire il controllo della doglianza sulla sola base del ricorso stesso.
- La mancata trascrizione o allegazione dell'atto amministrativo impugnato rende inammissibile il ricorso per cassazione, poiché preclude alla Corte la verifica della denunciata insufficienza motivazionale.
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