Cassazione Civile, Ordinanza n. 30326/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, promosso dalla contribuente per ottenere l’esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, rilevando che l’amministrazione non aveva pagato integralmente quanto dovuto e nominando un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 convertito dalla l. n. 123 del 2017. Secondo la ricorrente, la disciplina sopravvenuta, entrata in vigore prima della sentenza impugnata, limiterebbe l’attuazione del rimborso al 50% della somma dovuta, senza distinguere tra istanze amministrative e titoli giudiziali, e dovrebbe applicarsi anche nel giudizio di ottemperanza. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma regola la fase procedimentale di attuazione del rimborso e quindi opera anche nel giudizio di ottemperanza, se instaurato dopo la sua entrata in vigore. Ha rilevato che il giudice di merito aveva erroneamente escluso in radice l’applicabilità dello ius superveniens e non aveva verificato, né disciplinato, le modalità di attuazione del giudicato alla luce della normativa vigente. Perciò la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, affinché accerti la disponibilità dei fondi, verifichi l’eventuale incapienza e, se del caso, adotti le determinazioni necessarie per l’esecuzione, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario di ottemperanza sono ammissibili non solo le violazioni delle norme che regolano il procedimento, ma anche gli errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato e di dettare le modalità di attuazione del comando
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La norma, come modificata dallo ius superveniens, disciplina l’attuazione dei rimborsi per i soggetti beneficiari nei limiti delle risorse stanziate, con eventuale riduzione percentuale e in caso di esaurimento dei fondi nessun ulteriore rimborso
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017
Lo ius superveniens incide sulla fase esecutiva e procedimentale del rimborso, non sul diritto sostanziale già riconosciuto; si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore
Richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei rimborsi e dei fondi stanziati per la loro attuazione
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996
convertito nella l. n. 30 del 1997
Consente, ove necessario, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al pagamento da parte dell’Amministrazione dello Stato
ultimo comma; introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 convertito dalla l. n. 197 del 2016
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione di legge
artt. 3, 24 e 23 Cost.
La Corte esclude che l’applicazione della disciplina di attuazione dei rimborsi determini violazioni dei principi costituzionali richiamati; la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili questioni analoghe
art. 3, primo comma, Cost.
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale, senza ritenuta violazione
art. 23 Cost.
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale, senza ritenuta violazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non deve limitarsi a dichiarare l’obbligo di esecuzione, ma deve anche determinare concretamente le modalità di attuazione del giudicato, quando necessario sostituendosi all’amministrazione e potendo nominare un commissario ad acta.
- Le questioni relative alla disponibilità dei fondi e ai limiti quantitativi di un rimborso pubblico non attengono alla cognizione sul diritto già accertato, ma alla fase di esecuzione del giudicato; perciò devono essere affrontate nel giudizio di ottemperanza.
- Lo ius superveniens che disciplina le modalità e i limiti di attuazione di un credito riconosciuto con sentenza definitiva si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, senza incidere sul nucleo sostanziale del diritto già giudizialmente accertato.
- Nel procedimento di ottemperanza, la verifica dell’incapienza dei fondi e l’adozione delle misure contabili necessarie non sono rigidamente soggette agli ordinari oneri di allegazione e prova delle parti, poiché rientrano nei poteri-doveri del giudice dell’esecuzione del giudicato.
- Non è desumibile dalla disciplina dei rimborsi fiscali per eventi calamitosi una falcidia del credito patrimoniale già accertato in sede giudiziale; in caso di incapienza, l’ordinamento impone strumenti esecutivi e contabili specifici per assicurare l’integrale attuazione del titolo
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