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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14098/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva della reintegra, in esecuzione di una precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento intimato molti anni prima e aveva disposto la reintegrazione con risarcimento del danno secondo l'art. 18 St. lav. nel testo antecedente alla riforma del 2012. La società datrice aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo tra l'altro che il rapporto si fosse comunque estinto per un successivo recesso del 2007, fatto valere come causa autonoma e sopravvenuta idonea a paralizzare le pretese economiche derivanti dal primo licenziamento; tale opposizione era stata respinta in primo grado e solo parzialmente accolta in appello sul quantum. In cassazione la società ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 384, 392, 394 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto coperto da giudicato l'ordine di reintegra e preclusa la deduzione del fatto sopravvenuto del nuovo recesso del 2007. Il lavoratore, nel controricorso e nel ricorso incidentale, ha censurato: la ritenuta specificità delle contestazioni sui conteggi; l'esclusione di alcune voci dalla retribuzione globale di fatto e dal t.f.r.; la mancata considerazione del preteso valore probatorio delle buste paga; la pretesa violazione del giudicato esterno formatosi sulla quantificazione della retribuzione; e il criterio di calcolo degli interessi legali, da applicare sul credito via via rivalutato. La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo, per il primo, che la questione del preteso nuovo licenziamento del 2007 fosse già stata esaminata nel giudizio di rinvio e che, comunque, non potesse essere riproposta per paralizzare il credito azionato; per il ricorso incidentale ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, escludendo la violazione dell'art. 416 c.p.c. e valorizzando l'accertamento di merito sulla mancata prova del carattere continuativo di talune voci retributive, mentre ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità, non essendo stato indicato il concreto pregiudizio derivante dal diverso criterio di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché la dedotta cessazione del rapporto per il recesso del 2007 era già stata oggetto del giudizio di rinvio e, in ogni caso, non poteva essere nuovamente dedotta per neutralizzare le conseguenze economiche del primo licenziamento, una volta formato il giudicato sul punto. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso la violazione dell'onere di contestazione specifica nel rito del lavoro, ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla non computabilità di alcune voci nella retribuzione globale di fatto e nel t.f.r., e ha dichiarato inammissibile il motivo sugli interessi per mancata specificazione del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali; la Corte ha esaminato i motivi nel merito o ne ha rilevato il difetto di specificità.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere i limiti del giudizio di rinvio e l'impossibilità di dedurre nuovi fatti oltre il perimetro del dictum rescindente.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la chiusura del giudizio di rinvio e la preclusione di nuove questioni.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sul giudizio di rinvio; la Corte ha ribadito che il rinvio è normalmente giudizio chiuso, salvo fatti sopravvenuti o modificazioni della materia del contendere già rilevate nel giudizio di rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, che ha precluso la riproposizione della questione della dedotta cessazione del rapporto nel 2007.

  • art. 18, legge n. 300/1970

    nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012

    È la disciplina applicata alla reintegra e al risarcimento conseguenti all'illegittimo licenziamento originario.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i fatti costitutivi del credito; la Corte distingue però tra contestazione dell'an e contestazione dei conteggi del quantum.

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di calcolo del t.f.r.; la Corte ha richiamato la nozione di retribuzione comprensiva degli emolumenti connessi al rapporto e alla prestazione.

  • art. 27 CNLG

    Richiamato dal ricorso incidentale tra le fonti rilevanti per la composizione della retribuzione.

  • art. 28 CNLG

    Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alle voci retributive da includere nel calcolo.

  • art. 1, co. 2, L. 297/1982

    Richiamato in tema di calcolo del t.f.r. e di nozione di retribuzione utile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina contrattuale e delle voci retributive rilevanti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato congiuntamente all'interpretazione sistematica delle fonti regolative del rapporto.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale ma non valorizzato dalla Corte nei termini prospettati.

  • art. 1 norme transitorie e di attuazione art. 18 St. lav.

    Richiamato tra le norme rilevanti per la disciplina applicabile al rapporto e alle conseguenze della reintegra.

  • art. 1, L. n. 4/1953

    Richiamato con riferimento ai prospetti paga e al loro valore probatorio.

  • art. 1, L. n. 297/1982

    Richiamato in tema di t.f.r. e base retributiva di calcolo.

  • art. 18, co. 5, St. Lav.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla quantificazione delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo.

  • art. 18, co. 4, St. Lav.

    Richiamato dal ricorrente incidentale sulla reintegrazione e sul trattamento economico dovuto.

  • art. 18, co. 13, St. Lav.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per il regime delle conseguenze economiche del licenziamento.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in connessione alle modalità di espletamento della prestazione e alle voci retributive.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere la violazione del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto non fondata la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 429 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo sul calcolo degli interessi legali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di interessi e rivalutazione del credito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto dei ricorsi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e della prova, escluso oltre i confini dell'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è tendenzialmente un giudizio chiuso, ma la preclusione a nuove deduzioni incontra eccezione quando fatti sopravvenuti o la stessa sentenza rescindente abbiano modificato la materia del contendere; tuttavia un fatto già esaminato nel giudizio di rinvio non può essere riproposto in un successivo giudizio di opposizione per eludere il giudicato formatosi sul punto.
  • Nel rito del lavoro occorre distinguere tra contestazione dei fatti costitutivi del credito e contestazione dei conteggi: la mancata specifica contestazione dei conteggi non impedisce al convenuto di contestare l'an del diritto o la computabilità di singole voci retributive, purché la contestazione sia specifica.
  • Ai fini della retribuzione globale di fatto conseguente a licenziamento illegittimo, vanno inclusi gli emolumenti aventi carattere continuativo e collegati alle concrete modalità della prestazione, mentre restano esclusi i compensi eventuali, occasionali, eccezionali o non provati nella loro continuità.
  • Per il calcolo del t.f.r. la nozione di retribuzione rilevante comprende gli emolumenti riferiti al rapporto di lavoro e alla particolare organizzazione della prestazione, ma la parte che pretende l'inclusione di specifiche voci deve allegare e provare le concrete modalità lavorative da cui deriverebbe la loro natura continuativa.
  • Le buste paga hanno valore probatorio, ma non integrano prova legale della spettanza di ogni voce retributiva quando manchi la prova delle condizioni concrete e abituali che ne giustifichino l'erogazione; la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la regolazione degli interessi deve indicare in modo specifico il concreto pregiudizio derivante dal criterio applicato; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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