Cassazione Civile, Ordinanza n. 00972/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per asserita indebita deduzione di costi di sponsorizzazione e pubblicità ritenuti non inerenti e, in parte, antieconomici. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo inerenti le spese, in quanto connesse alla promozione della società tramite sponsorizzazioni sportive e iniziative pubblicitarie, e affermando che la valutazione di economicità rientra nella sfera dell’imprenditore. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse esaminato puntualmente alcune fatture di acquisto e le relative contestazioni; (2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’inerenza dovesse essere riferita ai ricavi e che, comunque, i costi fossero incongrui e antieconomici rispetto all’attività d’impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva espresso, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione, sufficienti a rendere percepibile il percorso argomentativo e a ritenere implicitamente disattese le doglianze incompatibili. Ha poi respinto la censura di violazione di legge, affermando che, in tema di reddito d’impresa, l’inerenza dei costi va valutata in termini qualitativi, come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività imprenditoriale, e non come rapporto diretto con i ricavi. Ha precisato che la congruità e l’utilità del costo non sono decisive in sé, ma l’antieconomicità può al più costituire un indice sintomatico della possibile estraneità del costo all’attività d’impresa. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente ricondotto le spese contestate alla promozione dell’impresa e alla sfera decisionale dell’imprenditore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza per motivazione apparente
La censura è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa o incomprensibile, ossia quando la motivazione sia del tutto inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio secondo cui l’inerenza è qualitativa e va riferita all’attività d’impresa.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale
La carenza motivazionale rilevante in cassazione coincide con l’assenza di una reale giustificazione della decisione, non con una motivazione sintetica ma intelligibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma invocata dall’Ufficio per contestare la deducibilità dei costi e il relativo accertamento.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte afferma che l’inerenza dei costi, ai fini della deducibilità, va intesa in senso qualitativo e riferita all’attività d’impresa, non ai ricavi in sé.
Richiamato ai fini della ripartizione dell’onere della prova sull’inerenza dei costi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente che sia sintetica o che non confuti analiticamente ogni singola allegazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare puntualmente tutte le argomentazioni delle parti: è sufficiente che esprima in modo conciso le ragioni della decisione, potendosi ritenere implicitamente respinte le tesi incompatibili con esse.
- In materia di reddito d’impresa, l’inerenza dei costi va valutata in senso qualitativo, come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività imprenditoriale, e non come diretta correlazione con uno specifico ricavo.
- La congruità o utilità del costo rispetto ai ricavi non costituisce di per sé un requisito autonomo della deducibilità; l’antieconomicità assume al più valore indiziario della possibile estraneità del costo all’attività d’impresa.
- Quando il costo è funzionalmente collegato alla promozione dell’impresa, la scelta imprenditoriale circa il suo sostenimento rientra nella sfera dell’autonomia dell’imprenditore e non può essere sostituita da una valutazione ex post dell’Amministrazione, salvo il controllo sull’effettiva inerenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →