Cassazione Penale, Sentenza n. 20959/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione di sostanza stupefacente destinata a uso non esclusivamente personale, nella forma di lieve entità, per aver detenuto alcune dosi di hashish confezionate in bustine. Con la medesima decisione era stata disposta anche la confisca e distruzione della droga e la confisca di euro 62,00 sequestrati al momento della perquisizione. In ricorso si deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 240 c.p. e il vizio di motivazione sulla confisca del denaro: secondo la difesa mancava il nesso eziologico tra la somma e il reato contestato, perché l'imputazione riguardava solo la detenzione della sostanza e non una cessione; la somma non poteva quindi costituire il profitto del reato, mentre le ragioni addotte dalla corte territoriale (assenza di prova della lecita provenienza del denaro, possibile provenienza da pregresse attività di spaccio, prevenzione di ulteriori reati) erano inconferenti rispetto ai presupposti della confisca ex art. 240 c.p. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento, ritenendo che la confisca fosse stata sostanzialmente ricondotta alla sproporzione patrimoniale, ma tale disciplina non era applicabile ratione temporis alla fattispecie giudicata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro sequestrato, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha escluso che la somma di euro 62,00 potesse essere confiscata come profitto del reato ex art. 240 c.p., perché il reato accertato era la mera detenzione di stupefacente e non la vendita, sicché mancava il necessario nesso diretto e immediato tra il denaro e il reato per cui vi era condanna. Ha inoltre escluso la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/1990, rilevando che, per il regime applicabile, occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della decisione di primo grado; poiché la sentenza di primo grado era anteriore alla modifica normativa che ha esteso tale misura anche all'art. 73, comma 5, la confisca non poteva essere mantenuta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla statuizione di confisca.
La confisca del denaro è ammissibile solo se la somma costituisce il profitto del reato, ossia un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto; non basta un generico richiamo alla possibile illecita provenienza o a finalità preventive.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza di merito riguardava la detenzione di stupefacente destinato a uso non esclusivamente personale nella ipotesi di lieve entità.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato per escludere l'applicabilità della confisca del denaro al caso di mera detenzione, essendo prevista per ipotesi diverse, in particolare la cessione.
La confisca per sproporzione non era applicabile nella fattispecie perché la disciplina estesa all'art. 73, comma 5, non era ancora vigente quando fu emessa la sentenza di primo grado.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
La norma, come modificata nel 2023, ha esteso la confisca per sproporzione anche al delitto di cui all'art. 73, comma 5, ma tale ampliamento non era applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado.
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. in l. 13 novembre 2023, n. 159
Ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 inserendo tra i reati presupposto anche l'art. 73, comma 5.
La retroattività della confisca per sproporzione incontra i limiti posti da questa disposizione; ai fini del regime applicabile occorre guardare alla legge vigente al momento della decisione di primo grado.
È richiamato, insieme all'art. 200 c.p., per delimitare il regime temporale della confisca e distinguere tra applicazione della misura e disciplina delle misure di sicurezza.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di eliminare direttamente la statuizione illegittima senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede che la somma sia il profitto del reato per cui si procede, cioè il vantaggio economico direttamente e immediatamente derivante dalla condotta contestata; non è sufficiente che il denaro sia genericamente sospettato di provenire da attività illecite pregresse o da spaccio non contestato.
- Quando l'imputazione riguarda la sola detenzione di sostanza stupefacente, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può essere giustificata facendo riferimento a ipotetiche pregresse cessioni di droga, perché verrebbe meno il necessario nesso di pertinenzialità con il fatto accertato in sentenza.
- La confisca per sproporzione può essere applicata solo nei limiti della disciplina vigente al momento rilevante per la sua applicazione; se l'estensione dei reati presupposto è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, non può essere utilizzata per confermare una confisca disposta in assenza del relativo presupposto normativo.
- In sede di legittimità, se l'illegalità della sola statuizione patrimoniale è immediatamente rilevabile e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente alla confisca e disporre la restituzione del bene all'avente diritto.
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