Cassazione Penale, Sentenza n. 20958/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento penale minorile in materia di stupefacenti. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva riqualificato per uno degli imputati il capo principale nel reato associativo ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e gli altri capi nella fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, confermando per entrambi le diminuenti per la minore età e rideterminando le pene. Uno dei ricorrenti censurava: 1) il diniego di estendere al nuovo procedimento l'effetto estintivo della messa alla prova già definita in altro procedimento, assumendo unicità del disegno criminoso e sostanziale coincidenza tra i fatti già giudicati e quelli contestati, con conseguente violazione del divieto di bis in idem; 2) la mancata declaratoria di prescrizione per alcuni reati, sostenendo che la riqualificazione nel fatto lieve dovesse far decorrere il termine da una data anteriore e che la continuazione non potesse incidere oltre la pena. L'altro ricorrente, chiamato a rispondere solo di tre capi, deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, ritenendo che il compendio captativo non dimostrasse in modo univoco il suo contributo agli episodi contestati; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato soltanto i precedenti e non il contesto personale e familiare del minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico e manifestamente infondato perché fondato su atti e sentenze non allegati, in violazione del principio di autosufficienza, e comunque perché la messa alla prova in altro procedimento minorile non si estende automaticamente ai reati ulteriori, imponendo un nuovo giudizio prognostico e, se del caso, un nuovo progetto di socializzazione; ha inoltre escluso il bis in idem sostanziale, rilevando differenze strutturali tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del processo, in particolare per estensione temporale, composizione soggettiva e condotte associative. Ha respinto anche la doglianza sulla prescrizione, osservando che i fatti erano tutti commessi nel periodo di vigenza della disciplina sulla sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla riforma del 2017, sicché alla data della decisione d'appello nessun reato era estinto. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione, perché diretta a una rivalutazione del materiale intercettativo e delle risultanze di merito, attività preclusa in cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo non dedotto in modo rituale; ha infine ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui il giudice può negarle valorizzando gravità del fatto e precedenti penali, anche con motivazione implicita, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva. La conclusione è stata quindi la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con prevalenza della posizione del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.
indicato come parametro di ricorso per l'erronea applicazione della legge penale, ma la censura è stata ritenuta generica e infondata
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
indicato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge in materia di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indicata come norma sul vizio di motivazione dedotto dal secondo ricorrente
art. 81 c.p.
richiamato sia con riferimento al vincolo della continuazione sia alla sua rilevanza limitata agli effetti espressamente previsti
art. 157 c.p.
richiamato in tema di prescrizione e decorrenza/sospensione del termine
art. 159 c.p.
la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla riforma del 2017 è applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
richiamato per ribadire il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di allegazione degli atti asseritamente travisati
art. 28 d.P.R. 448/1998
richiamato quale base della messa alla prova del minorenne, che richiede nuovo giudizio prognostico se sopravvengono ulteriori reati
art. 29 d.P.R. 448/1998
citato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione
art. 649 c.p.p.
il divieto di bis in idem opera solo se vi è medesimezza del fatto, da valutarsi in concreto e non in base alla sola qualificazione giuridica
art. 669, comma 1, c.p.p.
ritenuto inconferente rispetto alla questione decisa, poiché relativo all'esecuzione di più sentenze definitive per il medesimo fatto
art. 630, lett. a), c.p.p.
richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 98 c.p.
richiamato per le diminuenti di minore età confermate in appello
art. 442 c.p.p.
richiamato per le diminuenti conseguenti al giudizio abbreviato
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
fattispecie associativa per stupefacenti in cui è stato riqualificato uno dei capi
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie lieve di detenzione/cessione di stupefacenti applicata in riqualificazione ai capi ulteriori
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando gravità del fatto, precedenti e personalità dell'imputato, anche con motivazione sintetica o implicita
Massime di principio
- Nel procedimento penale minorile, la messa alla prova concessa in relazione a determinati reati non si estende automaticamente a ulteriori reati, anche se asseritamente unificati dal medesimo disegno criminoso: la sopravvenienza di nuovi fatti impone un nuovo giudizio prognostico sulla personalità del minore e può richiedere un nuovo progetto di intervento o l'integrazione di quello precedente.
- Ai fini della messa alla prova del minorenne, il giudice conserva un margine di discrezionalità nella scelta tra elaborazione di un progetto nuovo o integrazione del precedente, purché motivi in modo congruo e logico sulla positiva evoluzione della personalità.
- Il divieto di bis in idem sostanziale richiede la medesimezza del fatto storico, da accertarsi in concreto con riguardo a tempo, condotta, partecipi e contesto, non potendo essere fondato sulla sola possibile sovrapposizione della qualificazione giuridica.
- Il reato continuato è un'unità solo fittizia e rileva solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge; per gli altri effetti va considerato come pluralità di reati, salvo che la considerazione unitaria sia più favorevole al reo.
- In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla riforma del 2017, trova applicazione la sospensione del termine dal momento previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del giudizio successivo, entro il limite massimo previsto dalla legge.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, specie quando il ricorso si risolva in una richiesta di diversa lettura delle intercettazioni o delle risultanze di merito: il sindacato è limitato alla verifica di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, oppure di un travisamento decisivo della prova ritualmente dedotto.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando la motivazione riporti un dato processuale inesistente o ometta una prova decisiva in modo tale da disarticolare il ragionamento decisorio; non basta opporre una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento difensivo, purché la motivazione evidenzi gli aspetti ritenuti prevalenti e sia logicamente coerente.
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