Cassazione Penale, Sentenza n. 20957/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione riconoscendo le attenuanti generiche all'imputato, ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019, per avere reso false indicazioni nella richiesta di reddito di cittadinanza, in particolare sul requisito della residenza in Italia nell'ultimo biennio. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello e degli atti successivi, sostenendo che, essendo stato eletto domicilio presso la propria abitazione, la notifica non avrebbe potuto essere eseguita presso il difensore a mezzo PEC senza previo tentativo presso il domicilio eletto, con conseguente violazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e omessa motivazione della Corte territoriale sull'eccezione tempestivamente sollevata; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 5 e 43 c.p., assumendo che il possesso del passaporto con residenza estera e la documentazione resa al CAF non dimostrassero il dolo, trattandosi al più di errore o ignoranza sul diritto al beneficio, e che l'imputato non avesse compreso la rilevanza penale della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notifica al difensore, nel contesto del rapporto fiduciario, non determina di per sé una nullità assoluta, ma al più una nullità a regime intermedio; inoltre, dagli atti emergeva che vi era stato comunque un previo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato. Ha ritenuto inoltre inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la valutazione sulla sussistenza del dolo era stata adeguatamente motivata dai giudici di merito sulla base dell'iscrizione AIRE fino al 2019 e della presentazione della domanda solo dopo la richiesta di residenza in Italia; ha poi ribadito che l'errore sui requisiti del reddito di cittadinanza integra un errore sulla legge penale, non rilevando ai fini dell'esclusione del dolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. nella l. 28 marzo 2019, n. 26
la norma incrimina le false indicazioni o omissioni nei dati dichiarati ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza; i requisiti di accesso sono incorporati nel precetto penale.
prevede la notifica presso il difensore in determinate ipotesi; la Corte richiama la disciplina della notificazione e la verifica della previa attività presso il domicilio dichiarato.
invocato dalla difesa per sostenere la nullità assoluta, ma la Corte esclude che la violazione denunciata integri una nullità assoluta e insanabile.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro per la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
dedotto come parametro per la violazione di legge processuale relativa alla nullità della notifica.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro per vizio di motivazione e valutazione della prova.
la nullità a regime intermedio è soggetta alle regole di deducibilità e ai termini di rilevazione; il motivo è inammissibile se non specifica la concreta lesione difensiva.
richiamato per i termini di rilevabilità delle nullità di ordine generale a regime intermedio.
richiamato in tema di sanatoria delle nullità.
richiamato in tema di sanatoria delle nullità.
l'ignoranza o l'errore sui requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza integra errore sulla legge penale e non esclude il dolo; non è invocabile l'inevitabilità dell'errore nel caso esaminato.
richiamato dalla difesa per contestare l'elemento soggettivo; la Corte osserva che la falsa indicazione del requisito della residenza integra condotta dolosa valutata dal giudice di merito.
richiamato dalla Corte per escludere che l'errore sui requisiti del beneficio configuri un errore su norma extrapenale rilevante, poiché i requisiti sono incorporati nel precetto penale.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
norma richiamata dalla difesa come base del beneficio richiesto; la Corte la considera parte del quadro normativo che definisce i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
precetto penale relativo alle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione eseguita presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, non integra automaticamente una nullità assoluta e insanabile: si tratta, di regola, di nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di legge e solo se il ricorrente allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Ai fini della validità della notifica, quando vi sia stato un previo tentativo presso il domicilio dichiarato e la successiva notificazione al difensore, la censura è infondata se non dimostra che l'imputato sia rimasto effettivamente ignaro dell'atto.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove: la Corte di cassazione controlla solo la coerenza logica e la tenuta argomentativa della decisione impugnata, non la ricostruzione dei fatti ritenuta preferibile dal ricorrente.
- Nel reato di false indicazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, l'errore sui requisiti di accesso non si traduce in un errore rilevante sul fatto o in un errore inevitabile sulla legge penale, poiché i requisiti sono incorporati nel precetto incriminatore.
- La falsa attestazione di un requisito oggettivo e di facile percezione, come il periodo di permanenza sul territorio dello Stato ai fini del beneficio, consente di inferire il dolo quando la ricostruzione di merito sia sorretta da elementi fattuali coerenti e non illogici.
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