Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in giudizio di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la condanna in rito abbreviato di un imputato a cinque anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale aggravata dalla continuazione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p., sostenendo che nel giudizio rescissorio il decreto di citazione a giudizio non fosse stato notificato con il termine di comparizione di 40 giorni introdotto dalla riforma Cartabia, assumendo che tale termine dovesse applicarsi perché la nuova fase di appello si era celebrata dopo il 1° luglio 2024; 2) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per asserita contraddizione tra il racconto della persona offesa e il referto ospedaliero, soprattutto quanto alle dedotte violenze anali; 3) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per travisamento della prova, perché la persona offesa, pur avendo incontrato altre persone mentre veniva riportata indietro dall'imputato e mentre questi faceva rifornimento, non avrebbe chiesto aiuto. Sono stati depositati motivi aggiunti, sostanzialmente esplicativi delle stesse censure. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di "doppia conforme", la motivazione di primo e secondo grado si salda in un unico complesso argomentativo e che il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze. Sul primo motivo ha affermato che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al termine a comparire, rileva la data di proposizione dell'atto di appello e non quella del decreto di fissazione dell'udienza: poiché l'impugnazione era stata proposta prima del 1° luglio 2024, il termine di 40 giorni non si applicava, anche se il successivo giudizio rescissorio era stato celebrato dopo tale data. Sul secondo e terzo motivo ha rilevato che si trattava di mera reiterazione delle censure di appello, già disattese con motivazione non illogica dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità. L'inammissibilità è stata estesa ai motivi aggiunti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
Il termine di comparizione di 40 giorni si applica in base alla data di proposizione dell'atto di impugnazione; la data del decreto di fissazione dell'udienza non è decisiva.
La censura di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione del ricorrente alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito o nella riproposizione di doglianze già disattese.
L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, che non possono sanare le originarie carenze dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell'imputato, con pagamento in favore dello Stato.
È richiamato nel capo di imputazione quale continuazione tra i reati contestati.
È la norma incriminatrice del delitto contestato, descritto come violenza sessuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello successivo ad annullamento con rinvio, la disciplina sul termine a comparire va individuata con riferimento alla data di proposizione dell'atto di impugnazione originario, se è quell'atto a radicare il regime processuale applicabile.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe; il mancato confronto specifico determina inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già motivate come infondate dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
- I motivi aggiunti non possono emendare l'originaria genericità o incompletezza del ricorso principale, né costituire una fonte successiva di integrazione di doglianze originariamente non specifiche.
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