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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20956/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato per la violazione dell'obbligo di presentazione imposto con provvedimento di DASPO in occasione di una partita di calcio, per non essersi presentato nei termini prescritti ai Carabinieri di Locri nella giornata dell'incontro. Con ricorso per cassazione, la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la mancata presentazione fosse dipesa da mera dimenticanza e che, comunque, vi fosse stato un ritardo di soli venti minuti, incompatibile con il dolo richiesto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo illogico il richiamo alla capacità a delinquere e ai precedenti penali; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per asserita carenza di adeguata giustificazione della pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha giudicato inammissibile il primo motivo perché riproponeva le stesse censure già sollevate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha affermato che la violazione dell'obbligo di presentazione previsto dal DASPO integra un reato di pericolo e richiede la consapevolezza dell'obbligo, essendo sufficiente il fatto consapevole e volontario della sua violazione; la dedotta dimenticanza non vale a escludere la responsabilità né integra ignoranza inevitabile della legge. Ha inoltre escluso la tenuità del fatto, rilevando che il giudice di merito aveva fondato il diniego sulla particolare modalità della condotta e sulla reiterazione della mancata presentazione, non sulla sola abitualità in senso tecnico. Infine, ha ritenuto corretta e congrua la motivazione sulla pena, perché la sentenza aveva indicato gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e aveva applicato una pena base al minimo edittale, poi ridotta per le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    La violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal provvedimento questorile/DASPO è penalmente sanzionata come reato di pericolo; ciò che rileva è il fatto consapevole e volontario della violazione del divieto, non essendo necessario che la condotta sia finalizzata a favorire episodi di violenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Le doglianze in cassazione non possono limitarsi a riproporre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in tal caso il motivo è inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la tenuità va valutata in base alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione della particolare tenuità dell'offesa devono essere ancorate ai criteri di gravità del fatto e personalità dell'agente, tra cui natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo e intensità del dolo o grado della colpa.

  • art. 5 c.p.

    La mera dimenticanza non integra ignoranza inevitabile della legge né è idonea a escludere la colpevolezza quando l'obbligo violato era consapevole.

Massime di principio

  • La violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal DASPO integra un reato di pericolo: è sufficiente la consapevole e volontaria inosservanza dell'obbligo, anche se l'agente non abbia perseguito ulteriori finalità illecite.
  • In materia di cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a reiterare censure già respinte in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La mera deduzione di una dimenticanza non è, di per sé, idonea a escludere l'elemento soggettivo né a configurare un'ignoranza inevitabile della legge penale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due requisiti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valorizzare le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno, con motivazione ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini della valutazione ex art. 131-bis c.p., precedenti penali e reiterazione della condotta possono rilevare nella misura in cui incidano sulla valutazione della tenuità dell'offesa o sulla non occasionalità del fatto, ma il diniego deve essere ricondotto ai presupposti normativi corretti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se la sentenza indica gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è richiesta un'analitica confutazione di tutti i criteri, purché quelli determinanti siano espressamente considerati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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