Cassazione Penale, Sentenza n. 20954/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per reiterati episodi di violenza sessuale ai danni di una minore infra-decenne. I motivi di ricorso erano: 1) nullità per difetto assoluto di competenza, sostenendo che, dopo la riforma del 2019 che ha innalzato la pena per l'aggravante relativa alla vittima infra-decenne, la competenza sarebbe spettata alla Corte d'assise; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello, con richiesta di acquisizione documentale e nuova audizione di testi ritenuti decisivi; 3) violazione di legge e vizi motivazionali per asserito mancato rispetto della Carta di Noto nell'audizione della persona offesa minorenne e conseguente inattendibilità della prova; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) omesso richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025, invocata analogicamente sul trattamento del concorso di circostanze; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che si trattava di una 'doppia conforme' di merito e che il ricorrente non si era confrontato specificamente con le motivazioni di primo e secondo grado. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla competenza, affermando che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2019, continua a essere competente il Tribunale in composizione collegiale, secondo l'orientamento ormai consolidato richiamato dalla Corte. Ha inoltre escluso che vi fosse obbligo di rinnovazione istruttoria in appello, poiché la Corte territoriale aveva motivato la superfluità di ulteriori acquisizioni. Quanto alla Carta di Noto, ha ribadito che essa non ha valore vincolante e la sua violazione non comporta nullità né inutilizzabilità, rilevando comunque che la sentenza di merito aveva già affrontato in modo ampio il tema dell'attendibilità della minore e che i motivi difensivi si traducevano in una rivalutazione del merito. Ha giudicato inammissibile anche la censura sulle attenuanti generiche, mancando elementi positivi specificamente dedotti. Ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa applicazione analogica della sentenza costituzionale n. 74/2025, per difetto di eadem ratio. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul fatto di minore gravità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la reiterazione della condotta sulla medesima vittima minorenne esclude tale attenuante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i delitti contestati
norma incriminatrice per i fatti di violenza sessuale contestati
art. 609-ter, primo comma, n. 5, c.p.
aggravante contestata in relazione alla minore età della persona offesa
art. 609-ter, secondo comma, c.p.
ulteriore aggravante contestata nel capo d'imputazione
art. 13, comma 2, lett. b), l. 19 luglio 2019, n. 69
disposizione che ha innalzato il trattamento sanzionatorio nei casi di vittima infra-decenne e ha determinato il problema della competenza per materia
evocato dal ricorrente per lamentare l'omessa rinnovazione istruttoria e il travisamento
la Corte ribadisce che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale, subordinato alla non decidibilità allo stato degli atti
richiamato per la nozione di particolare vulnerabilità della persona offesa
norma richiamata tra quelle che prevedono l'assistenza dell'esperto nell'assunzione di informazioni da persone offese vulnerabili
norma richiamata tra quelle che prevedono l'assistenza dell'esperto nell'assunzione di informazioni da persone offese vulnerabili
richiamato in tema di incidente probatorio della persona offesa particolarmente vulnerabile
art. 498, comma 4-quater, c.p.p.
richiamato per l'esame dibattimentale protetto della persona offesa vulnerabile
richiamato in tema di attenuanti generiche, concedibili solo in presenza di elementi positivi
richiamato in relazione al bilanciamento/concorso di circostanze e al criterio moderatore evocato dalla Consulta
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
richiamati per la liquidazione e il pagamento delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
sentenza Corte costituzionale n. 74/2025
invocata dalla difesa in via analogica, ma ritenuta non estensibile al caso per assenza di eadem ratio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe le decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per i fatti di violenza sessuale commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2019 che ha innalzato la pena per l'ipotesi in danno di minore infra-decenne, la competenza per materia resta del Tribunale collegiale, trattandosi di disciplina sostanziale e non processuale ai fini della competenza.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale: è ammissibile solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e motivi in modo coerente sulla reale necessità dell'integrazione probatoria.
- Le linee guida della Carta di Noto non hanno valore vincolante; la loro violazione non determina di per sé nullità, inutilizzabilità o inattendibilità automatica della testimonianza del minore, ma impone al giudice un onere motivazionale più rigoroso sulla credibilità della dichiarazione.
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- Le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi favorevoli all'imputato; la sola incensuratezza non è sufficiente a fondarne il riconoscimento.
- L'analogia con una pronuncia della Corte costituzionale sul trattamento delle circostanze è consentita solo in presenza di identità di ratio; in assenza di eadem ratio, l'estensione del principio non è praticabile.
- La reiterazione delle condotte sessuali sulla medesima vittima minorenne è incompatibile con il giudizio di minore gravità, poiché denota maggiore intensità del dolo e una più incisiva compressione della libertà sessuale della persona offesa.
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