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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20960/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per un reato in materia di stupefacenti; in appello la pena era stata rideterminata, ma la Corte d'appello aveva anche revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena già concessa con una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale per i minorenni di Milano. Il ricorso censurava esclusivamente questa revoca, deducendo violazione degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 1, n. 1, e comma 3, c.p., nonché dell'art. 597, comma 3, c.p.p., con vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado conosceva già il precedente beneficio e, pur concedendo nuovamente la sospensione limitatamente alla pena detentiva, non aveva disposto la revoca della precedente sospensione; in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello non poteva intervenire sulla prima sospensione. Si sosteneva inoltre che la revoca d'ufficio per erronea concessione è ammessa solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio, circostanza che nel caso non ricorreva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 22 novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019, emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano. Ha ritenuto che la Corte d'appello non potesse revocare d'ufficio quel beneficio: da un lato, la revoca officiosa ex art. 164, comma 4, c.p. è consentita solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio; dall'altro, la successiva condanna a pena sospesa non può costituire causa di revoca della sospensione condizionale accordata in relazione a una precedente condanna, perché ciò sarebbe logicamente incompatibile con la funzione della seconda concessione e con il limite posto dall'art. 168 c.p. che fa salva la disciplina dell'art. 164, comma 4, c.p. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha eliminato direttamente la statuizione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del delitto in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello.

  • art. 163 c.p.

    norma sulla sospensione condizionale della pena, richiamata per la concessione del beneficio.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    consente, nei limiti di legge, una seconda concessione della sospensione condizionale della pena; la sua violazione può legittimare la revoca solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio.

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale se il condannato commette, nel quinquennio, un nuovo delitto per cui sia inflitta pena detentiva, ma va letto in coordinamento con la disciplina dell'art. 164, comma 4, c.p.

  • art. 168, comma 3, c.p.

    richiamato nel ricorso e nella motivazione come parte del quadro normativo sulla revoca della sospensione condizionale.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del limite devolutivo dell'appello e dell'impossibilità per la Corte d'appello di intervenire oltre i confini dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    base per l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la Corte può eliminare direttamente la statuizione illegittima.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio; se la causa emergeva già dagli atti, la revoca officiosa non è consentita.
  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 c.p. non può essere utilizzata per neutralizzare una precedente sospensione già concessa, quando la nuova condanna sia essa stessa condizionatamente sospesa: la seconda concessione non può automaticamente trasformarsi nella causa di revoca della prima.
  • Il sistema della sospensione condizionale deve essere interpretato in modo coerente con la funzione premiale dell'istituto: concedere il beneficio implica una prognosi favorevole sul comportamento futuro, che sarebbe logicamente contraddetta da una revoca automatica della precedente sospensione per effetto della successiva condanna sospesa.
  • Quando la statuizione impugnata è illegittima solo in punto di revoca della sospensione condizionale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio ed eliminare direttamente la relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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