Sentenza del 27/10/2017 n. 25582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2002. Ha sostenuto, da un lato, che la notifica dell'avviso fosse invalida per il mancato rispetto delle formalità previste dalla legge n. 890/1982 e, dall'altro, che il ricorso fosse tempestivo: l'ultimo giorno utile cadeva infatti di sabato 10 marzo 2007, con conseguente proroga al lunedì 12 marzo 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la censura relativa all'invalidità della notifica, ritenendo valida la spedizione diretta dell'avviso da parte dell'Ufficio finanziario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della relata e delle ulteriori formalità proprie delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. Ha però accolto le doglianze sul computo del termine processuale: poiché la scadenza cadeva di sabato, il termine era prorogato di diritto al primo giorno non festivo, ossia lunedì 12 marzo 2007. Il ricorso per cassazione è stato quindi accolto, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14
La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari".
Quando l'atto impositivo è notificato direttamente dall'Ufficio finanziario tramite il servizio postale, si applicano le regole della raccomandata ordinaria e non tutte le formalità previste per la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario o da altri soggetti notificatori qualificati.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
Gli uffici finanziari possono provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale.
Dal 15 maggio 1998 gli uffici finanziari possono notificare direttamente gli atti impositivi a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La norma costituisce una disciplina speciale per la notificazione degli atti tributari, che può operare accanto alle modalità previste dalla legge n. 890/1982.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La Corte ha precisato che il riferimento è propriamente pertinente alla notificazione delle cartelle di pagamento, non dell'avviso di accertamento; tale imprecisione non incide però sulla correttezza della decisione relativa alla validità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 5
Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. La regola si applica anche al termine per proporre ricorso tributario, se il procedimento è stato instaurato dopo il 1° marzo 2006.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Il termine per impugnare l'atto tributario decorre dalla notificazione dell'atto stesso, escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale, con applicazione della proroga prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati direttamente dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica può essere valida anche senza la relata e le formalità previste per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, purché sia provata la consegna al destinatario.
- Nel calcolo del termine per impugnare un atto tributario non si conta il giorno della notifica e si conta il giorno finale. Se quest'ultimo cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
- La validità della notifica e la tempestività del ricorso sono questioni distinte: anche se la notifica dell'atto è valida, il ricorso può essere tempestivo grazie alla proroga del termine processuale.
- Quando il giudice dichiara tardivo un ricorso, deve verificare correttamente il calendario e applicare le norme sulla proroga dei termini; l'omessa applicazione di tale proroga può comportare la cassazione della sentenza.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sulla controversia fiscale: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa considerando il ricorso tempestivo e decidere anche gli ulteriori profili e le spese.
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