Sentenza del 27/10/2017 n. 2343 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Spese di pubblicità - Facoltà di dedurle nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero di capitalizzarle e ammortizzarle in cinque anni (facoltà esercitabile fino all'esercizio 2015).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale delle spese di pubblicità ai fini IRES. Fino all'esercizio 2015 il contribuente poteva scegliere se dedurre integralmente tali spese nell'esercizio in cui erano state sostenute oppure capitalizzarle e dedurle mediante quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro esercizi successivi. Dal 1° gennaio 2016, a seguito del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, è stata soppressa la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, che devono quindi essere imputati all'esercizio di sostenimento, salvo la disciplina transitoria per i costi già capitalizzati.
La decisione
Il testo non riporta una controversia concreta né il dispositivo della sentenza. Esso enuncia il principio secondo cui la facoltà di capitalizzare e ammortizzare le spese di pubblicità era esercitabile fino all'esercizio 2015; dal 2016 tali costi devono essere imputati all'esercizio in cui sono sostenuti. Per i costi ancora in ammortamento al 1° gennaio 2016 potevano trovare applicazione le regole transitorie dei principi contabili OIC 24 e OIC 29, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Ha soppresso la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità dal 1° gennaio 2016.
A partire dal 2016 i costi di pubblicità devono essere imputati all'esercizio in cui sono sostenuti e non possono più essere capitalizzati secondo il precedente regime.
Principio contabile OIC 24
Se i costi di ricerca e di pubblicità avessero soddisfatto "i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento", avrebbero potuto essere riclassificati.
In sede di prima applicazione della nuova disciplina, i costi già capitalizzati potevano essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento se possedevano i relativi requisiti.
Principio contabile OIC 29
I cambiamenti di principi contabili che generano proventi o oneri sono da iscrivere nella parte straordinaria del conto economico.
Quando non era possibile la riclassificazione prevista dall'OIC 24, occorreva applicare la disciplina dei cambiamenti di principi contabili prevista dall'OIC 29.
Massime di principio
- Per le spese di pubblicità sostenute fino all'esercizio 2015, il contribuente poteva scegliere tra deduzione integrale immediata e capitalizzazione con deduzione in cinque esercizi complessivi.
- La scelta effettuata secondo il regime previgente non può essere automaticamente estesa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016.
- Dal 2016 i costi di pubblicità, in linea generale, devono essere imputati all'esercizio di sostenimento e non possono essere capitalizzati.
- I costi già capitalizzati prima del 2016 richiedono una verifica transitoria secondo l'OIC 24 e, se non riclassificabili, secondo l'OIC 29.
- Per stabilire il trattamento corretto occorre distinguere la data di sostenimento del costo, il regime contabile applicabile e l'eventuale presenza dei requisiti per la riclassificazione tra i costi di impianto e di ampliamento.
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