Sentenza del 27/10/2017 n. 2321 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l'acquisto, in momenti diversi, di merci, marchio e scaffalature dalla società .......... S.r.l., ritenendo che le operazioni costituissero nel loro complesso una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro, anziché cessioni di singoli beni soggette a IVA. Sono stati inoltre recuperati importi IVA e IRAP relativi a costi ritenuti indetraibili o non inerenti, tra cui manutenzione di programmi, sconti a clienti esteri, consulenze, spese alberghiere, onorari professionali e indennità chilometriche. La società ha contestato anche la validità degli avvisi per mancata allegazione del PVC, durata eccessiva della verifica, irregolarità della notificazione e tardività dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello principale della società e ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. È stata confermata la qualificazione complessiva delle operazioni come cessione d'azienda, considerando il trasferimento funzionale di merci, marchio e attrezzature, la prosecuzione dell'attività negli stessi locali, l'utilizzo del medesimo marchio e il mantenimento della clientela. Di conseguenza, l'operazione è stata ritenuta soggetta a imposta di registro e non a IVA. Sono state respinte le eccezioni relative alla notifica, al termine della verifica e all'allegazione del PVC. Sono stati invece dichiarati detraibili, ai fini IRAP e IRES, il costo per la manutenzione dei programmi e, ai fini IRAP, gli sconti commerciali concessi a clienti esteri. Sono state confermate le altre statuizioni favorevoli e sfavorevoli già adottate in primo grado. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente
Il termine è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non comporta automaticamente la nullità degli atti impositivi, in assenza di una previsione normativa espressa.
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento
Le spese alberghiere sono deducibili entro il limite legale del 75%, sicché il recupero della parte eccedente è stato ritenuto legittimo.
Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997
A seguito dell'abrogazione richiamata dalla legge n. 244/2007, non può essere mantenuta un'esclusione fondata sulla precedente disciplina degli oneri relativi a indennità e rimborsi; l'amministrazione non può disapplicare la modifica legislativa.
Art. 1, comma 50, lett. f), n. 3, legge n. 244/2007
La disposizione ha abrogato il precedente comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con effetti sulla deducibilità ai fini IRAP delle indennità chilometriche e dei rimborsi analitici.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
Il richiamo costituzionale del contribuente non è stato ritenuto sufficiente a superare la disciplina specifica di deducibilità prevista per le spese alberghiere.
Cassazione, sentenza n. 21767 del 22/05/2017
Nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda [...] assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata
La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica complessiva e sull'obiettivo dell'operazione, non soltanto sulla forma o sulla separata stipulazione dei singoli atti.
Cassazione, sentenza n. 4452/2003 e risoluzione ministeriale n. 48/E del 03/04/2006
La cessione autonoma del marchio può essere soggetta a IVA; tuttavia, quando il marchio circola nell'ambito di una cessione d'azienda, costituisce un elemento dell'azienda trasferita ed è assoggettato all'imposta di registro.
Massime di principio
- Per stabilire se vi sia una cessione d'azienda occorre valutare l'operazione nel suo complesso, verificando se il complesso dei beni trasferiti consenta la prosecuzione dell'attività, anche quando i beni siano ceduti con atti separati e in periodi diversi.
- La prosecuzione dell'attività negli stessi locali, l'utilizzo del medesimo marchio, la coincidenza della clientela e la continuità commerciale sono elementi fortemente indicativi di un trasferimento d'azienda.
- Un marchio ceduto autonomamente può rientrare nell'IVA, mentre se viene trasferito insieme agli altri elementi funzionali dell'azienda segue il regime dell'imposta di registro previsto per la cessione d'azienda.
- Il superamento del termine ordinario di durata della verifica fiscale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, se la norma non prevede espressamente tale conseguenza.
- La mancata allegazione del PVC non invalida l'avviso quando il contribuente ne era già effettivamente a conoscenza e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Le irregolarità formali della notificazione postale non comportano inesistenza della notifica se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il contribuente ha potuto impugnarlo.
- La deducibilità dei costi richiede che siano inerenti, documentati e imputati secondo il principio di competenza; una fattura può essere sufficiente a provare il costo anche in assenza di un contratto scritto, salvo contestazioni concrete sull'effettività della prestazione.
- In caso di reciproca soccombenza, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.
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