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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 2321 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l'acquisto, in momenti diversi, di merci, marchio e scaffalature dalla società .......... S.r.l., ritenendo che le operazioni costituissero nel loro complesso una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro, anziché cessioni di singoli beni soggette a IVA. Sono stati inoltre recuperati importi IVA e IRAP relativi a costi ritenuti indetraibili o non inerenti, tra cui manutenzione di programmi, sconti a clienti esteri, consulenze, spese alberghiere, onorari professionali e indennità chilometriche. La società ha contestato anche la validità degli avvisi per mancata allegazione del PVC, durata eccessiva della verifica, irregolarità della notificazione e tardività dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello principale della società e ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. È stata confermata la qualificazione complessiva delle operazioni come cessione d'azienda, considerando il trasferimento funzionale di merci, marchio e attrezzature, la prosecuzione dell'attività negli stessi locali, l'utilizzo del medesimo marchio e il mantenimento della clientela. Di conseguenza, l'operazione è stata ritenuta soggetta a imposta di registro e non a IVA. Sono state respinte le eccezioni relative alla notifica, al termine della verifica e all'allegazione del PVC. Sono stati invece dichiarati detraibili, ai fini IRAP e IRES, il costo per la manutenzione dei programmi e, ai fini IRAP, gli sconti commerciali concessi a clienti esteri. Sono state confermate le altre statuizioni favorevoli e sfavorevoli già adottate in primo grado. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente

    Il termine è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non comporta automaticamente la nullità degli atti impositivi, in assenza di una previsione normativa espressa.

  • Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento

    Le spese alberghiere sono deducibili entro il limite legale del 75%, sicché il recupero della parte eccedente è stato ritenuto legittimo.

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997

    A seguito dell'abrogazione richiamata dalla legge n. 244/2007, non può essere mantenuta un'esclusione fondata sulla precedente disciplina degli oneri relativi a indennità e rimborsi; l'amministrazione non può disapplicare la modifica legislativa.

  • Art. 1, comma 50, lett. f), n. 3, legge n. 244/2007

    La disposizione ha abrogato il precedente comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con effetti sulla deducibilità ai fini IRAP delle indennità chilometriche e dei rimborsi analitici.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    Il richiamo costituzionale del contribuente non è stato ritenuto sufficiente a superare la disciplina specifica di deducibilità prevista per le spese alberghiere.

  • Cassazione, sentenza n. 21767 del 22/05/2017

    Nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda [...] assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata

    La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica complessiva e sull'obiettivo dell'operazione, non soltanto sulla forma o sulla separata stipulazione dei singoli atti.

  • Cassazione, sentenza n. 4452/2003 e risoluzione ministeriale n. 48/E del 03/04/2006

    La cessione autonoma del marchio può essere soggetta a IVA; tuttavia, quando il marchio circola nell'ambito di una cessione d'azienda, costituisce un elemento dell'azienda trasferita ed è assoggettato all'imposta di registro.

Massime di principio

  • Per stabilire se vi sia una cessione d'azienda occorre valutare l'operazione nel suo complesso, verificando se il complesso dei beni trasferiti consenta la prosecuzione dell'attività, anche quando i beni siano ceduti con atti separati e in periodi diversi.
  • La prosecuzione dell'attività negli stessi locali, l'utilizzo del medesimo marchio, la coincidenza della clientela e la continuità commerciale sono elementi fortemente indicativi di un trasferimento d'azienda.
  • Un marchio ceduto autonomamente può rientrare nell'IVA, mentre se viene trasferito insieme agli altri elementi funzionali dell'azienda segue il regime dell'imposta di registro previsto per la cessione d'azienda.
  • Il superamento del termine ordinario di durata della verifica fiscale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, se la norma non prevede espressamente tale conseguenza.
  • La mancata allegazione del PVC non invalida l'avviso quando il contribuente ne era già effettivamente a conoscenza e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Le irregolarità formali della notificazione postale non comportano inesistenza della notifica se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il contribuente ha potuto impugnarlo.
  • La deducibilità dei costi richiede che siano inerenti, documentati e imputati secondo il principio di competenza; una fattura può essere sufficiente a provare il costo anche in assenza di un contratto scritto, salvo contestazioni concrete sull'effettività della prestazione.
  • In caso di reciproca soccombenza, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.

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