Sentenza del 27/10/2017 n. 2344 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di lavoro dipendente - Adempimenti del datore di lavoro - Obbligo di effettuare ritenute Irpef sulle retribuzioni - Sussiste, ma sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è fondata solo con riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte. Se il lavoratore ha ricevuto la retribuzione al netto della ritenuta, deve comunque pagare l’IRPEF non versata dal datore di lavoro. Se invece le retribuzioni non sono state pagate, non è dovuta l’IRPEF su tali somme e il datore non è tenuto al versamento delle relative ritenute prima della corresponsione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di effettuare e versare le ritenute IRPEF sulle retribuzioni. Il datore di lavoro è sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta sulle somme effettivamente corrisposte al dipendente. Il lavoratore, quale soggetto passivo principale e sostituito, resta normalmente obbligato per l’imposta dovuta anche se il datore non ha versato la ritenuta. Tuttavia, quando la retribuzione non è stata materialmente corrisposta, il reddito non si considera percepito: manca quindi il presupposto impositivo per il lavoratore e non sorge, fino al pagamento, l’obbligo del datore di effettuare e versare la ritenuta.
Norme richiamate
Art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il lavoratore è il soggetto passivo principale dell’imposta, mentre il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta. L’obbligo di ritenuta e versamento riguarda le somme effettivamente corrisposte.
Massime di principio
- Per i redditi di lavoro dipendente, l’obbligo fiscale è collegato alla percezione effettiva della retribuzione: una somma solo maturata ma non pagata, in linea generale, non genera ancora il presupposto impositivo.
- Il datore di lavoro deve effettuare la ritenuta quando paga la retribuzione, non semplicemente quando essa viene contabilmente maturata.
- Se la retribuzione è stata effettivamente pagata ma la ritenuta non è stata versata dal datore, il dipendente può essere chiamato a corrispondere direttamente l’imposta dovuta.
- In caso di contestazione, è essenziale distinguere tra retribuzioni maturate e retribuzioni effettivamente incassate, verificando buste paga, bonifici, scritture contabili e ogni altra prova del pagamento.
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