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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 963 - Comm. Trib. Prov. Pescara

- Tributi locali - Normativa applicabile - Normativa civilistica - Inapplicabilità - Tributi locali - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari -Natura tributaria - Sussiste - Coesistenza con Imposta sulla Pubblicità- Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la possibilità di applicare l’art. 1193 c.c. sull’imputazione dei pagamenti a una pretesa avente natura tributaria e, dall’altro, la legittimità della contemporanea applicazione, sul medesimo presupposto, del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e dell’imposta sulla pubblicità. È stata esclusa l’applicabilità dei principi civilistici, dovendosi applicare le regole proprie dell’ordinamento tributario, tra cui il ravvedimento operoso. Inoltre, il canone è stato ritenuto di natura tributaria, non essendovi un rapporto sinallagmatico né una correlazione tra il suo importo e il costo di uno specifico servizio comunale.

La decisione

La pretesa comunale non può essere disciplinata mediante l’imputazione civilistica prevista dall’art. 1193 c.c.; il pagamento tardivo deve essere regolato dagli istituti tributari applicabili, in particolare dal ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. È stata inoltre ritenuta illegittima la duplicazione del prelievo derivante dall’applicazione congiunta, sul medesimo presupposto, del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e dell’imposta sulla pubblicità, poiché entrambi hanno natura tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 1193 del Codice civile

    La disciplina civilistica sull’imputazione del pagamento non si applica alle pretese aventi natura tributaria, che devono essere regolate dalle specifiche norme fiscali.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Il pagamento tardivo di un tributo può essere effettuato mediante l’istituto del ravvedimento operoso, alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa tributaria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 141 dell’8 maggio 2009

    La natura di un canone deve essere valutata in concreto. In assenza di un rapporto sinallagmatico e di una commisurazione al costo di uno specifico servizio, il canone per mezzi pubblicitari ha natura tributaria.

Massime di principio

  • Quando una pretesa comunale ha natura tributaria, prevalgono le regole fiscali su quelle civilistiche: pagamenti tardivi, imputazione e regolarizzazione devono essere valutati secondo la disciplina tributaria applicabile.
  • La qualificazione formale come canone non è decisiva: se il pagamento è imposto unilateralmente e non costituisce il corrispettivo di uno specifico servizio, il prelievo può avere natura tributaria.
  • Non è legittimo imporre due prelievi tributari sul medesimo presupposto economico, salvo una distinta base imponibile o una specifica previsione normativa che giustifichi la coesistenza.
  • Per verificare la legittimità di un canone locale occorre accertare l’esistenza di un effettivo rapporto sinallagmatico, la correlazione con un servizio e la modalità di determinazione dell’importo.
  • In caso di pagamento tardivo di tributi locali, il contribuente deve verificare la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, invece di invocare automaticamente gli istituti civilistici.

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