Cassazione Civile, Ordinanza n. 24505/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, confermando in parte la decisione di primo grado, aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società avverso un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore e aveva rideterminato il maggior reddito d'impresa in euro 31.709,60 ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 62-bis d.l. 331/1993, sostenendo che la CTR avrebbe mal valutato la manifesta antieconomicità della gestione e la conseguente rideterminazione dei ricavi, oltre a violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 113 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe determinato il reddito d'impresa in via equitativa anziché sulla base di criteri di diritto e degli elementi acquisiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, o al limite inammissibile, il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e conteneva un autonomo percorso argomentativo; ha reputato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e non confrontava in modo specifico la sentenza di primo grado richiamata dalla CTR; ha infine respinto il terzo motivo osservando che la rideterminazione del reddito non era equitativa, ma frutto della valutazione degli elementi acquisiti e del giudizio di ragionevolezza espresso dalla CTR. La società contribuente è rimasta intimata, e la decisione impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
La Corte ha distinto i limiti del sindacato di legittimità, rilevando che censure formalmente qualificate come violazione di legge o nullità non possono essere usate per ottenere un nuovo esame del merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito, pur concisa, era intellegibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente, in quanto contenente una specifica presa di posizione sulle ragioni dell'appello e un proprio sviluppo argomentativo.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva deciso su tutta la domanda e sui motivi di appello.
art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La censura sull'accertamento dei ricavi è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito della CTR.
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
La Corte non ha ravvisato una violazione della disciplina degli studi di settore, poiché la critica dell'Ufficio investiva il merito della quantificazione operata dal giudice territoriale.
La rideterminazione del reddito d'impresa non è stata qualificata come decisione equitativa, ma come valutazione ragionevole e fondata sugli elementi di causa.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata, pur concisa, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e dia conto delle ragioni della decisione.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza che si pronunci su tutta la domanda e sui motivi di appello, anche mediante un richiamo alla decisione di primo grado e una valutazione della genericità dei motivi di gravame.
- Le censure formalmente formulate come violazione di norme sostanziali o processuali sono inammissibili se, in sostanza, mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di prova compiuta dal giudice territoriale.
- La rideterminazione giudiziale dei ricavi o del reddito, quando avvenga sulla base degli elementi acquisiti in causa e di una valutazione di ragionevolezza, non costituisce decisione equitativa, ma esercizio del potere di apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello richiama espressamente la decisione di primo grado, la censura in cassazione deve confrontarsi anche con tale motivazione, che entra a far parte della complessiva ratio decidendi.
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