Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005 notificati a una società del settore edilizio, poi incorporata in altra società del gruppo, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava: a) ai fini delle imposte dirette, l’indebita deduzione di costi; b) ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta indicata in fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti; c) le conseguenti sanzioni. Secondo l’Ufficio, la società si era avvalsa di una complessa frode con società cartiere operanti nel commercio all’ingrosso di materiali edili. Dopo una prima fase processuale e un precedente intervento rescindente della Cassazione, il giudice di rinvio aveva nuovamente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società e annullando gli atti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento e presunzioni, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della frode, valorizzando in modo errato anche l’assoluzione penale degli amministratori della società; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché non sarebbe stata resa una decisione esplicita sui presupposti di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, per non avere la CTR affrontato correttamente la questione dell’inerenza e della deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo non corretto i principi sul riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e avesse valutato in modo frammentario gli indizi, oltre a considerare impropriamente l’esito del procedimento penale. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame anche della questione della deducibilità dei costi, unitamente alla rivalutazione dell’elemento soggettivo delle operazioni contestate.
Norme richiamate
art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell’accertamento e del sindacato sulle riprese fiscali, in combinazione con la prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sull’accertamento IVA, applicata alla contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti
le presunzioni possono fondare la prova della natura fittizia del fornitore e della consapevolezza del destinatario, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici
eccepito dai controricorrenti, ma la Corte esclude l’inammissibilità del motivo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
eccepito dai controricorrenti; la Corte ritiene comunque ammissibile il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in materia di accertamento fiscale e deducibilità dei costi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sulle questioni relative ai costi
richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memorie
art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
la sentenza penale di assoluzione in giudizio abbreviato è ritenuta fuori dal perimetro applicativo della norma, che opera solo per assoluzioni irrevocabili pronunciate a seguito di dibattimento sui medesimi fatti materiali
citato solo come fonte introduttiva dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario o la sua conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza, sulla base di elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi.
- Se l’Ufficio assolve il proprio onere probatorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto; non bastano, di regola, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né l’assenza di vantaggi economici nella rivendita.
- Nella valutazione delle presunzioni il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso e non in modo atomistico o parcellizzato, poiché ciascun elemento trae forza dagli altri in una lettura unitaria del quadro probatorio.
- Nel giudizio tributario, l’assoluzione penale del soggetto coinvolto non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ma può essere valutata come elemento probatorio dal giudice tributario, che deve verificarne autonomamente la rilevanza nel contesto della controversia fiscale.
- L’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, prevista dall’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, opera solo nei limiti testuali della norma e non si estende alle assoluzioni pronunciate in giudizio abbreviato, essendo la disposizione di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →