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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005 notificati a una società del settore edilizio, poi incorporata in altra società del gruppo, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava: a) ai fini delle imposte dirette, l’indebita deduzione di costi; b) ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta indicata in fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti; c) le conseguenti sanzioni. Secondo l’Ufficio, la società si era avvalsa di una complessa frode con società cartiere operanti nel commercio all’ingrosso di materiali edili. Dopo una prima fase processuale e un precedente intervento rescindente della Cassazione, il giudice di rinvio aveva nuovamente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società e annullando gli atti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento e presunzioni, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della frode, valorizzando in modo errato anche l’assoluzione penale degli amministratori della società; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché non sarebbe stata resa una decisione esplicita sui presupposti di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, per non avere la CTR affrontato correttamente la questione dell’inerenza e della deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo non corretto i principi sul riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e avesse valutato in modo frammentario gli indizi, oltre a considerare impropriamente l’esito del procedimento penale. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame anche della questione della deducibilità dei costi, unitamente alla rivalutazione dell’elemento soggettivo delle operazioni contestate.

Norme richiamate

  • art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base normativa dell’accertamento e del sindacato sulle riprese fiscali, in combinazione con la prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale norma sull’accertamento IVA, applicata alla contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

  • artt. 2727-2729 c.c.

    le presunzioni possono fondare la prova della natura fittizia del fornitore e della consapevolezza del destinatario, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    eccepito dai controricorrenti, ma la Corte esclude l’inammissibilità del motivo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    eccepito dai controricorrenti; la Corte ritiene comunque ammissibile il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in materia di accertamento fiscale e deducibilità dei costi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sulle questioni relative ai costi

  • art. 109 TUIR

    richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memorie

  • art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000

    la sentenza penale di assoluzione in giudizio abbreviato è ritenuta fuori dal perimetro applicativo della norma, che opera solo per assoluzioni irrevocabili pronunciate a seguito di dibattimento sui medesimi fatti materiali

  • D.Lgs. n. 87/2024

    citato solo come fonte introduttiva dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario o la sua conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza, sulla base di elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi.
  • Se l’Ufficio assolve il proprio onere probatorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto; non bastano, di regola, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né l’assenza di vantaggi economici nella rivendita.
  • Nella valutazione delle presunzioni il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso e non in modo atomistico o parcellizzato, poiché ciascun elemento trae forza dagli altri in una lettura unitaria del quadro probatorio.
  • Nel giudizio tributario, l’assoluzione penale del soggetto coinvolto non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ma può essere valutata come elemento probatorio dal giudice tributario, che deve verificarne autonomamente la rilevanza nel contesto della controversia fiscale.
  • L’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, prevista dall’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, opera solo nei limiti testuali della norma e non si estende alle assoluzioni pronunciate in giudizio abbreviato, essendo la disposizione di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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