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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30858/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 110 c.p., art. 73 commi 4 e 6 DPR 309/1990, art. 2 e 4 L. n. 895/1967 e altri), contestati per fatti commessi tra il 27/11/2016 e il 03/04/2017. L'impugnazione propone tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, denunciando un errore del Tribunale nel basare l'attualità sulla gravità dei reati; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione dei precedenti penali ritenuti remoti e non idonei a sostenere l'attualità del pericolo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione circa la rilevanza delle condizioni reddituali e patrimoniali attuali, contestando che l'apparente agiatezza non possa essere considerata prova che i mezzi di vita provengano da attività illecite.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama la giurisprudenza secondo cui il requisito dell'attualità ex art. 274 c.p.p. richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, tenendo conto di modalità del reato, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare specifiche, imminenti occasioni di recidiva. Il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato l'esistenza dell'attualità del pericolo: ha valorizzato la notevole disponibilità di stupefacente (partite ingenti), locali di stoccaggio, il ruolo direttivo e organizzativo del Mosole nei traffici, azioni ritorsive con uso di armi, la gestione diretta delle consegne, la freddezza e capacità di eludere le indagini, la persistenza di collegamenti con narcotrafficanti di livello superiore, precedenti penali per traffici internazionali e reati successivi ai fatti (percosse, reati contro il patrimonio), nonché acquisti immobiliari sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Tale quadro giustifica una prognosi di elevato rischio di recidiva e la misura custodiale. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base procedurale del ricorso proposto contro l'ordinanza del G.I.P.; utilizzata per individuare il rito via riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiede il requisito dell'attualità del pericolo per l'applicazione della misura cautelare; interpretata come esigenza di valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative, considerando modalità, personalità e contesto, non l'imminenza di specifiche occasioni di reato

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato per la partecipazione a reati (concorso) nell'ambito dei delitti contestati

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    norme del testo unico sugli stupefacenti relative alla detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, poste alla base dei fatti contestati

  • art. 2 e 4 L. n. 895/1967

    richiamate come parte del quadro normativo dei reati contestati (riferite a fattispecie correlate alla normativa citata nel procedimento)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità per le misure cautelari non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla probabilità di reiterazione tenendo conto di modalità del reato, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
  • Un ampio intervallo temporale tra i fatti e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo se sussistono elementi che indicano una continuità dell'attività delinquenziale o il mantenimento di collegamenti criminali.
  • La disponibilità di ingenti quantitativi di stupefacente, locali di stoccaggio, ruolo direttivo/organizzativo nel traffico e la capacità di eludere le investigazioni sono elementi fortemente indicativi della persistenza del pericolo e giustificano misure cautelari severe.
  • Precedenti penali anche remoti possono assumere rilievo nel giudizio di attualità se inseriti in un quadro complessivo che evidenzi una condotta stabile e la mancata desistenza dall'attività illecita; altresì reati commessi successivamente ai fatti oggetto del procedimento rafforzano la prognosi di pericolosità.
  • Elementi economico-patrimoniali (acquisti immobiliari sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati) possono essere valutati come indizi della persistenza di redditi illeciti e pertanto rilevanti nella valutazione cautelare.
  • Nelle impugnazioni è necessario confrontarsi direttamente e argomentare specificamente le valutazioni del giudice di merito; limitarsi a ripetere il tema del tempo intercorso senza confutare la motivazione fattuale non è efficace.

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