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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30792/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Papaleo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, riformando il primo grado, aveva rideterminato la pena a 2 anni di reclusione e 5.000 euro di multa per detenzione di 692.324 gr. di marijuana (art. 73, d.P.R. 309/1990) nonostante la recidiva specifica. I motivi di ricorso contestavano: 1) omessa risposta della Corte alle censure e carenza motivazionale ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e degli artt. 111 e 101 Cost.; 2) omissione di motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del "ravvedimento operoso" (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) sostenendo di aver collaborato concretamente; 4) errata esclusione della continuazione con pregresse condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia autonomamente e correttamente rideterminato la pena in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, che l'eventuale memoria difensiva non allegata non poteva fondare il motivo di ricorso, e che la motivazione della Corte territoriale era adeguata. Quanto all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui tale attenuante richiede prova di utilità concreta delle dichiarazioni (interruzione della catena criminosa o sottrazione di risorse significative): la Corte d'Appello ha motivatamente escluso la sussistenza di questi requisiti. Sulla recidiva e sulla comparazione fra circostanze la decisione di merito è stata considerata sufficientemente motivata (equivalenza tra attenuanti e recidiva). Sulla continuazione, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione per mancanza di unitario disegno criminoso, con adeguata motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis

    Norma che punisce i delitti concernenti sostanze stupefacenti; qui indicata quale norma del fatto-reato (detenzione di ingente quantitativo di marijuana)

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7

    L'attenuante del "ravvedimento operoso" richiede che le dichiarazioni collaborative dell'imputato abbiano efficacia concreta e utile (es. interrompere la catena delittuosa o sottrarre risorse significative); non è sufficiente una mera informativa generica o l'indicazione di nomi senza riscontri

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiama l'obbligo di motivazione e la risposta alle censure: la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato la memoria richiamata e non forniva estremi precisi tali da valorizzare la presunta omissione

  • Costituzione, artt. 111 e 101

    Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto non sussistere violazione concreta alla luce degli atti e della motivazione di merito

  • codice penale, art. 69

    Norma sulla valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti: il giudice di merito può scegliere l'equivalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva purché motivi adeguatamente

  • codice penale, art. 81, secondo comma

    Definizione dell'istituto della continuazione: richiede l'unitaria e anticipata ideazione delle violazioni; la Corte ha confermato che la continuazione non può essere riconosciuta sulla mera inclinazione a delinquere

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità e della personalità del reo: utilizzati per valutare la recidiva e la sua incidenza sulla pena

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze per omissione di risposta devono essere circostanziate e, se si invoca una memoria prodotta in giudizio, questa va allegata o descritta con precisione; altrimenti il motivo è inammissibile
  • Il giudice d'appello può rideterminare autonomamente la pena quando riconosce nuove circostanze (es. attenuanti generiche); eventuali errori di calcolo del primo grado sono privi di rilevanza se non hanno inciso sulla decisione di merito
  • L'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) richiede prova dell'utilità concreta della collaborazione: occorre dimostrare che le dichiarazioni hanno portato o potevano portare all'interruzione della catena criminosa o alla sottrazione di risorse rilevanti
  • La valutazione della recidiva deve essere concreta e motivata, non basata sul mero riscontro formale di precedenti; il giudice deve esaminare in base agli elementi di cui all'art. 133 c.p. la relazione tra precedenti e nuovo reato
  • La continuazione richiede l'accertamento di un'unitaria progettualità criminosa già presente nella mente del reo: indici utili sono omogeneità dei fatti, contiguità spazio-temporale, sistematicità e modalità delle condotte; la semplice scelta di vita delinquente o la ripetizione nel tempo non bastano
  • I giudizi discrezionali di merito (comparazione di circostanze, valutazione della personalità e della pericolosità) sono sindacabili in Cassazione solo se manca motivazione, è presente illogicità o vi è travisamento dei fatti

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