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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30788/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Raiconi impugna la sentenza del Tribunale di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace, aveva dichiarato la prescrizione del reato a lui ascritto (lesioni personali) e aveva confermato la condanna al risarcimento in favore della parte civile. I motivi di ricorso alla Cassazione: (1) violazione dell'art. 6 c.p.p. e dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n.274/2000: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto competente il Giudice di Pace escludendo la configurabilità di colpa professionale del fisioterapista; (2) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c.: errata commistione tra regole di competenza e divieto di retroattività, sicché, se la competenza fosse sopravvenuta, gli atti dovrebbero essere restituiti al P.M.; (3) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 590 sexies c.p.: la sentenza non avrebbe valutato il grado della colpa e l'eventuale esclusione della responsabilità per colpa lieve ex art. 590-sexies c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che la nozione di "colpa professionale" ai fini dell'esclusione della competenza del Giudice di Pace riguarda le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c.; ha quindi affermato che l'attività del fisioterapista costituisce esercizio di professione sanitaria/intellettuale anche prima dell'istituzione dell'albo (richiamando il D.M. 14/9/1994 n.741 e altre norme di settore), per cui la competenza spettava al Tribunale e non al Giudice di Pace. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì rilevato lo stato di intervenuta prescrizione del reato contestato (circostanza richiamata nella motivazione) e ha assorbito i successivi motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 4, comma 1, lett. a)

    La norma esclude la competenza del Giudice di Pace per le lesioni colpose riconducibili a colpa professionale, intendendo per "colpa professionale" quella riferibile alle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c.; l'esclusione non dipende dall'esistenza di un albo attivo alla data del fatto

  • codice penale, art. 590 (commi e richiamo a "colpa professionale")

    Il riferimento alla colpa professionale va interpretato alla luce degli artt. 43 c.p. e 2229 c.c.; la valutazione della colpa professionale richiede l'accertamento delle regole tecniche e della componente intellettuale dell'attività

  • codice penale, art. 590-sexies

    Prevede l'esclusione di punibilità per colpa lieve in determinate ipotesi: la Corte segnala che il giudice deve esaminare il grado della colpa, e la mancata valutazione può costituire motivo di censura

  • codice penale, art. 583

    Norma base sulle lesioni personali: la fattispecie contestata al ricorrente era collegata a tale disposizione in combinato con la nozione di colpa professionale

  • codice civile, art. 2229

    Definisce le professioni intellettuali: la Corte ha ritenuto che l'attività di fisioterapista rientri nella nozione di professione intellettuale ai fini della competenza

  • codice civile, art. 2231, comma 1

    Richiamato nel contesto della qualificazione della professione sanitaria e delle regole sulla responsabilità professionale

  • D.M. 14/09/1994, n. 741

    Citato come norma che già definiva il fisioterapista come operatore sanitario con autonomia operativa, a supporto della tesi che la qualifica professionale esisteva prima dell'istituzione dell'albo

  • Legge 11/01/2018, n. 3 (legge Lorenzin)

    Riferita dall'autorità di merito in ordine all'istituzione dell'ordine professionale: la Corte ha escluso che la creazione dell'albo sia condizione necessaria per considerare l'attività quale professione intellettuale

  • Legge 08/03/2017, n. 24 (legge Gelli)

    Richiamata come parte del quadro normativo di riordino della responsabilità sanitaria, ma non decisiva ai fini della competenza temporale

  • D.Lgs. 02/02/2006, n. 30

    Citato tra le norme che hanno riconosciuto e disciplinato la figura del fisioterapista nel quadro delle professioni sanitarie

  • Codice penale, art. 43

    Richiama i criteri di valutazione della colpa (dolo e colpa) utili per distinguere la colpa professionale rilevante ai fini della competenza

  • Codice di procedura penale, art. 6

    Richiamato nel motivare la censura sul mancato rispetto delle regole processuali con riferimento alla competenza

  • Disposizioni preliminari codice civile, art. 11

    Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia e retroattività della legge penale sostanziale; la Corte ha ritenuto infondata la commistione avanzata

  • Codice penale, art. 15

    Citato nel ricorso ma non sviluppato dalla Corte; comunque richiamato tra le norme la cui applicazione doveva essere valutata nell'ottica del grado di colpa

Massime di principio

  • Per stabilire la competenza tra Giudice di Pace e Tribunale nei casi di lesioni colpose provocate da operatori sanitari, occorre valutare se la condotta rientri nella "colpa professionale" intesa in senso di professione intellettuale (art. 2229 c.c.); non è decisiva l'esistenza di un albo alla data del fatto
  • L'attività del fisioterapista è da considerare esercizio di professione sanitaria/intellettuale anche prima dell'istituzione dell'ordine professionale (valutano il D.M. 741/1994 e altre norme di settore)
  • Se il giudice non valuta il grado della colpa e le possibili cause di esclusione della responsabilità (es. colpa lieve ex art. 590-sexies c.p.), tale omissione può costituire motivo valido di impugnazione
  • La sopravvenuta istituzione di un albo o di una disciplina ordinamentale non determina automaticamente la retroattività delle regole di competenza per fatti anteriori; la competenza va ricostruita in base alla natura professionale dell'attività al momento del fatto
  • La prescrizione del reato incide sul prosieguo del procedimento penale, ma le questioni civili (risarcimento) possono essere oggetto di nuova valutazione nel giudizio civile competente dopo la rinnovazione degli atti

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