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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30794/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pescara impugnava la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado (Tribunale di Siena) che lo aveva prosciolto dall'accusa di incendio boschivo colposo. Il ricorso deduceva sette motivi tra cui: (i) vizio processuale relativo ad una presunta rinuncia all'impugnazione operata dal Procuratore generale mediante annotazione a margine (art. 589 e 591 c.p.p.); (ii) violazione dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e dei principi CEDU/Cost. quando la riforma in appello si fonda su dichiarazioni decisive rese da un dichiarante poi deceduto; (iii) mancata acquisizione di elementi oggettivi di riscontro e di "rafforzamento" motivazionale richiesti dalle Sezioni Unite quando la prova decisiva è divenuta irripetibile; (iv) questioni relative all'utilizzabilità di dichiarazioni immediatamente rese dall'imputato e ad altre valutazioni di prova. Il motivo centrale ritenuto decisivo dal Collegio è stato quello relativo all'impossibilità di rinnovare l'escussione del dichiarante in correità (Singh), deceduto, e alla carenza da parte della Corte d'appello dell'onere di rinforzare la motivazione e di acquisire elementi oggettivi di riscontro prima di ribaltare l'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati tardivamente, ha ritenuto infondato il primo motivo sulla presunta rinuncia del Procuratore generale (art. 589 e 591 c.p.p.), ma ha ritenuto fondato il motivo principale relativo all'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente adempiuto all'onere di "rafforzare" la motivazione e di acquisire, anche d'ufficio, elementi oggettivi e indipendenti idonei a corroborare la dichiarazione irripetibile del Singh, prima di ribaltare l'assoluzione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio perché il giudice di merito riesamini la controversia conformemente ai parametri indicati (necessità di motivazione rafforzata e ricerca di riscontri obiettivi). Alcuni motivi (quali il quinto e il settimo) sono stati invece rigettati o ritenuti non fondati. Il processo torna in appello per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    art. 423-bis, commi 2, 3 e 4

    Norma utilizzata per qualificare l'aggravamento della fattispecie di incendio boschivo per pericolo per edifici circostanti, danno ad area protetta (SIC) e danno grave, esteso e persistente all'ecosistema forestale; applicata per aumentare la pena in relazione alla vasta estensione del danno

  • artt. 41 e 113 cod. pen.

    Richiamati per i principi di responsabilità e cooperazione colposa tra piromane e soggetto che fornisce istruzioni; usati insieme all'art. 423-bis per configurare la partecipazione colposa

  • DPGR Regione Toscana n. 48/R del 2003 (Regolamento Forestale)

    artt. 58, 59, 61, 62, 63 e 66

    Richiama i divieti e le cautele locali per la prevenzione degli incendi boschivi (es. divieto di bruciare residui a distanza inferiore ai 200 metri dal bosco e in periodi a rischio); la violazione è stata ritenuta elemento di colpa specifica

  • legge n. 689/1981

    norma citata in relazione alla sanzione amministrativa obiettivamente connessa

    Richiamata per la comminazione della sanzione amministrativa collegata al reato penale

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini e le modalità di rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che una annotazione a margine anteriore all'apertura del dibattimento non valesse come valida rinuncia del Procuratore generale

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d)

    Richiamata dal ricorrente in tema di effetti della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha valutato che la rinuncia deve osservare le forme e i termini stabiliti e non può svuotare l'impugnazione regolarmente proposta da altro P.M.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma centrale: disciplina il problema della rinnovazione della prova dichiarativa in appello. La Corte ricorda che, quando la riforma in appello si fonda su dichiarazioni decisive divenute irripetibili (es. per decesso del dichiarante), la Corte d'appello può comunque riformare ma ha l'onere di rafforzare la motivazione e di cercare elementi di riscontro oggettivi anche con l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio del giudizio di condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; rilevante nella discussione se la rinnovazione mancata del teste rendesse impossibile il ribaltamento dell'assoluzione

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla preclusione per motivi di appello: la Corte di cassazione conferma che il giudice di appello può rivedere valutazioni processuali (come l'utilizzabilità di una dichiarazione) anche se non specificamente dedotte in appello

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a persone che avrebbero dovuto essere sentite in qualità di indagati: la Corte distingue fra inutilizzabilità assoluta e criteri applicabili quando le dichiarazioni sono a favore del dichiarante o di terzi

  • art. 192 cod. proc. pen., art. 27, comma 2 Cost., art. 6 CEDU

    art. 192 c.p.p.; art. 27, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamati in tema di onere della motivazione, diritto di difesa e giusto processo in merito alla valutazione delle prove e all'obbligo di garantire il contraddittorio

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dasgupta e Sez. U n. 11586 del 30/09/2021)

    Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta); Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021 (D.)

    Giurisprudenza chiave: se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su prova dichiarativa irripetibile, la riforma non è per principio preclusa ma richiede una motivazione rafforzata e l'acquisizione di elementi oggettivi di riscontro; il giudice d'appello deve cercare tali elementi anche d'ufficio

  • art. 111, comma 3 e 5 Cost.

    art. 111, comma 3 e comma 5 Cost.

    Principi costituzionali sul giusto processo e sul contraddittorio che informano l'interpretazione della necessità di garanzie quando la prova dichiarativa diventa irripetibile

  • art. 581, comma 1; artt. 438, comma 6-bis; 442; 183 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1; art. 438, comma 6-bis; art. 442; art. 183

    Richiamate nelle censure difensive circa l'utilizzabilità e la valutazione delle prove; la Corte ha valutato tali questioni rientranti nella discrezionalità di merito e suscettibili di nuovo esame in sede di rinvio

Massime di principio

  • Se in appello si vuole ribaltare un'assoluzione fondata su dichiarazioni decisive che non possono più essere rinnovate (es. per decesso del dichiarante), la Corte d'appello può comunque riformare ma ha l'onere di fornire una motivazione rafforzata e di cercare elementi oggettivi di riscontro; in mancanza, la riforma va annullata e rinviata
  • Una annotazione a margine antecedente all'apertura del dibattimento non equivale automaticamente alla valida rinuncia all'impugnazione da parte del Procuratore generale: la rinuncia è disciplinata da termini e forme specifiche (art. 589 c.p.p.)
  • Il giudice di appello può riconsiderare l'utilizzabilità o la valutazione di prove anche se non sono state dedotte specificamente in appello, perché l'effetto preclusivo riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali e non tutte le valutazioni processuali
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato a sé favorevoli non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto che, in retrospettiva, si ritenesse che avrebbe dovuto essere sentito come indagato; l'inutilizzabilità assoluta richiede l'esistenza originaria di precisi indizi di reità
  • La presentazione tardiva di motivi nuovi in cassazione (dopo la prima udienza) è inammissibile; i termini per memorie e nuovi motivi sono perentori (art. 611 c.p.p.)
  • Quando la prova decisiva è dichiarativa e irripetibile, il giudice che intende riformare deve attivare, ove necessario, i poteri officiosi (art. 603, comma 3 c.p.p.) per reperire riscontri oggettivi o disporre accertamenti per compensare il sacrificio del contraddittorio

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